martedì 14 novembre 2023

Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio



Articolo da Transcend Media Service (TMS)

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. La traduzione rende il senso dell’articolo, tuttavia consigliamo di leggere il testo originale su Transcend Media Service (TMS)

Approvato e proposto per la firma, la ratifica o l'adesione dalla risoluzione 260 A (III) dell'Assemblea Generale del 9 dicembre 1948.

Entrata in vigore: 12 gennaio 1951, ai sensi dell'articolo XIII.

Le parti contraenti,

Considerata la dichiarazione fatta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione 96 (I) dell'11 dicembre 1946, secondo cui il genocidio è un crimine secondo il diritto internazionale, contrario allo spirito e agli obiettivi delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civilizzato,

Riconoscendo che in tutti i periodi della storia il genocidio ha inflitto grandi perdite all’umanità, e

Convinti che per liberare l’umanità da un flagello così odioso sia necessaria la cooperazione internazionale,

Con la presente si concorda quanto di seguito previsto:

Articolo I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia commesso in tempo di pace che in tempo di guerra, costituisce un crimine secondo il diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire e a punire.

Articolo II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

  • Uccidere membri del gruppo;
  • Causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo;
  • Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita intese a provocarne la distruzione fisica totale o parziale;
  • Imporre misure intese a prevenire le nascite all'interno del gruppo;
  • Trasferimento forzato dei bambini del gruppo ad un altro.

Articolo III

Sono punibili i seguenti atti:

  • Genocidio;
  • Cospirazione per commettere un genocidio;
  • Incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio;
  • Tentativo di commettere un genocidio;
  • Complicità nel genocidio.

Articolo IV

Saranno punite le persone che commettono un genocidio o uno qualsiasi degli altri atti elencati nell'articolo III, siano essi governanti costituzionalmente responsabili, funzionari pubblici o privati.

Articolo V

Le Parti contraenti si impegnano a emanare, in conformità con le rispettive Costituzioni, la legislazione necessaria per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e, in particolare, a prevedere sanzioni effettive per le persone colpevoli di genocidio o di qualsiasi altro atto enumerato nella Convenzione. articolo III.

Articolo VI

Le persone accusate di genocidio o di qualsiasi altro atto enumerato nell'articolo III saranno giudicate da un tribunale competente dello Stato nel cui territorio è stato commesso l'atto, o da un tribunale penale internazionale che abbia giurisdizione nei confronti di tali Parti contraenti. che avrà accettato la sua giurisdizione.

Articolo VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati crimini politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi a concedere l'estradizione in conformità con le leggi e i trattati in vigore.

Articolo VIII

Ciascuna Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a intraprendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, le azioni che ritengono appropriate per prevenire e reprimere atti di genocidio o qualsiasi altro atto enumerato nell'articolo III.

Articolo IX

Le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione, applicazione o attuazione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per genocidio o per qualsiasi altro atto enumerato nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle parti in causa.

Articolo X

La presente Convenzione, i cui testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Articolo XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea Generale abbia rivolto un invito a firmarla.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Dopo il 1° gennaio 1950, qualunque Membro delle Nazioni Unite e qualunque Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato potrà aderire alla presente Convenzione.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo XII

Ciascuna Parte contraente potrà in qualsiasi momento, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti o ad alcuni dei territori delle cui relazioni estere essa è responsabile.

Articolo XIII

Il giorno in cui saranno stati depositati i primi venti strumenti di ratifica o di adesione, il Segretario generale redigerà un processo verbale e ne trasmetterà copia a ciascun Membro delle Nazioni Unite e a ciascuno degli Stati non membri contemplati nell'articolo articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata successivamente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XIV

La presente Convenzione resterà in vigore per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Resterà in seguito in vigore per periodi successivi di cinque anni per le Parti contraenti che non l'avranno denunciato almeno sei mesi prima della scadenza del periodo in corso.

La denuncia sarà effettuata mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo XV

Se, in seguito a denunce, il numero delle Parti della presente Convenzione dovesse scendere a meno di sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore a partire dalla data in cui avrà effetto l'ultima di tali denunce.

Articolo XVI

Una richiesta di revisione della presente Convenzione potrà essere presentata in qualsiasi momento da ciascuna Parte Contraente mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale.

L'Assemblea Generale deciderà le eventuali iniziative da intraprendere in relazione a tale richiesta.

Articolo XVII

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri contemplati nell'articolo XI quanto segue:

  • Firme, ratifiche e adesioni ricevute ai sensi dell'articolo XI;
  • Comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo XII;
  • La data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore conformemente all'articolo XIII;
  • Denunce ricevute ai sensi dell'articolo XIV;
  • L'abrogazione della Convenzione ai sensi dell'articolo XV;
  • Comunicazioni ricevute ai sensi dell'art

Articolo XVIII

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia autenticata della Convenzione sarà trasmessa a ciascun Membro delle Nazioni Unite e a ciascuno degli Stati non membri contemplati dall'articolo XI.

Articolo XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

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Fonte: Transcend Media Service (TMS)

Autore: UN General Assembly - TRANSCEND Media Service

Licenza: Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale 4.0 Internazionale.


Articolo tratto interamente da 
Transcend Media Service (TMS)


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