Articolo da Associazione Diritti e Frontiere – ADIF
La maggioranza formata dai popolari con
l’estrema destra, che ormai caratterizza tutte le decisioni del
Parlamento europeo in materia di immigrazione ed asilo, ha accolto con
applausi scroscianti l’approvazione della nuova bozza di Regolamento sui
rimpatri che, apportando numerose modifiche peggiorative alla proposta originaria della Commissione europea,
dovrà istituire un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare, abrogando la
precedente direttiva 2008/115/CE. Adesso il nuovo testo dovrà essere
formalmente adottato dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea prima di entrare in vigore. Alcune
disposizioni, tra cui quelle sui centri di detenzione amministrativa,
sui nuovi criteri di valutazione dell’età dei minori e sulla
esternalizzazione delle politiche di rimpatrio, con nuovi accordi ancora
da stipulare con i paesi terzi, si potranno applicare immediatamente. La
maggior parte del Regolamento dovrebbe essere invece applicabile dopo
un anno dall’entrata in vigore della normativa.
Si stabiliscono così gli elementi di un sistema comune europeo per i rimpatri costituito
da una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi
che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione, compresa una procedura
comune di riammissione come parte integrante della stessa, da un
sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra
gli Stati membri, con un rilevante ruolo nella gestione dei rimpatri
forzati che si aggiunge ai compiti già svolti per l’Agenzia per il
controllo delle frontiere esterne (FRONTEX).
Sui
principali assi del nuovo Regolamento, che attenta a principi cardine
delle Costituzioni nazionali, della Carta dei diritti fondamentali e
delle Convenzioni internazionali, si dovrà verificare il ruolo di
controllo degli organi giurisdizionali interni e sovranazionali, che
alcune prescrizioni contenute negli emendamenti più recenti approvati
dal Parlamento tendono a sterilizzare, a favore dei poteri degli
esecutivi e delle forze di polizia. Appaiono particolarmente
preoccupanti la cancellazione quasi totale della sospensione
dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio, i termini molto brevi per i
ricorsi e il ruolo marginale lasciato ai controlli giurisdizonali. Per
le persone migranti in condizione di irregolarità sarà davvero “stato di
polizia”, con una svolta autoritaria che riguarderà anche i cittadini
solidali e tutti coloro che presteranno assistenza.
Allo
scopo dichiarato di dare effettività alle decisioni di rimpatrio, che
oggi rimangono sulla carta nel 70 per cento dei casi, la proposta di Regolamento estende i casi di trattenimento per prevenire il rischio di fuga
inventando nuovi obblighi di cooperazione al carico delle persone in
condizione di ingresso o soggiorno irregolare, come se queste, in
assenza di documenti e di mezzi economici, fossero libere di lasciare il
territorio nazionale e ritornare nel paese di origine. Si prevede così,
oltre all’obbligo di fornire i dati biometrici, il dovere di fornire
informazioni sui paesi terzi attraversati, il dovere di rimanere in un
determinato luogo e a disposizione delle autorità durante l’intero corso
delle procedure di rimpatrio, nonché il dovere di presentare richiesta
alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un
documento di viaggio valido ai fini del rimpatrio.
La detenzione amministrativa,
ma solo sulla base di provvedimenti che tengano conto di una
“valutazione individuale” caso per caso, anche sulla base del mancato
adempimento degli oblighi di cooperazione, potrà durare fino a 24 mesi
con una possibile una proroga per altri sei mesi complessivi in caso di
cambiamento delle circostanze, nuove informazioni o miglioramento della
cooperazione con un paese terzo. L’ampliamento della discrezionalità di
polizia nella valutazione del “rischio di fuga” sovverte il rapporto tra
rimpatri con intimazione e rimpatri con accompagnamento fozato,
generalizzando nei fatti, sempre che vi siano strutture sufficienti, che
ad oggi mancano, il ricorso alla detenzione amministrativa. I casi di
trattenimento nei centri per il rimpatrio si ampliano poi notevolmente
attraverso l’utilizzo strumentale di un concetto, quello dell’ordine
pubblico e della sicurezza pubblica, che dovrebbero comportare
l’adozione delle normali misure di sicurezza, piuttosto che il ricorso a
misure di rimpatrio che nella maggior parte dei casi sembrano
destinate a rimanere inefficaci per la mancata collaborazione dei paesi
di origine.
Si prevedono quindi futuri accordi con paesi terzi in vista dei rimpatri, accordi che dovranno essere negoziati (e finanziati) dagli Stati membri.
Gli Stati dovranno comunque informare la Commissione e gli altri paesi
membri prima dell’entrata in applicazione di tali accordi. Questi nuovi accordi diferiscono dunque radicalmente dal cd. modello Albania,
su cui il governo italiano rilancia la sua propaganda sostenendo che
troverebbe adesso una base legale nel Regolamento europeo sui rimpatri
che sta per entrare in vigore.
Il
Regolamento rimpatri non contiene alcuna norma che disciplini gli hub
nei paesi terzi interamente lasciati alla giurisdizone extra UE di
questi paesi. Una omissione grave, perchè si tratta di
procedure e strutture nelle quali viene limitata la librtà personale, e
dunque occorrerebe rispettare il principio di legalità (con una espresa
previsione della disciplina con legge) come impongono gli articoli 5
della CEDU e 13 della Costituzione italiana, che prevede anche il
rispetto del principio della necessaria convalida giurisdizionale,
ovunque si trovi trattenuta la persona soggetta alla procedura di
allontanamento forzato. In questo senso la nostra Corte costituzionale
si è espressa con le sentenze n.105/2001 e 96/2025, che non si possono trascurare anche perchè il legislatore italiano non ha ancora adempiuto alla richiesta della Consulta che
sollecitava una disciplina per legge dei modi di trattenimento nei CPR
(centri per il rimpatrio). La consegna di una persona ad autorità di un
paese terzo in vista di un successivo rimpatrio nel paese di origine,
non può avvenire in violazione di questi principi. In realtà, la parte
del Regolamento che riguarda il rimpatrio attraverso paesi terzi sembra
particolarmente orientata a costringere le persone a scegliere i rimpatri “volontari” assistiti dall’OIM,
ma si tratta di procedure che, al di là della prevedibile portata
propagandistica sul tema della remigrazione, anche per ragioni di costi,
sarà ben difficile applicare su vasta scala.
Le autorità nazionali potranno svolgere specifiche misure investigative
per preparare o garantire l’effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni
delle persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette
ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Queste misure di polizia
dovrebbero rispettare i diritti fondamentali della persona ed essere
soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e dalle norme interne, a partire dalle garanzie costituzionali.
La presidente del Consiglio Meloni ha vantato il voto del Parlamento europeo come un successo della politica del suo governo, mentre la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) ha subito espresso profonda preoccupazione
per il nuovo Regolamento che rischia di indebolire la tutela effettiva
dei diritti fondamentali e della dignità delle persone migranti.
Già prima delle ultime modifiche peggiorative, L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha
ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come Hub per i
rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi
terzi, per processare le domande di asilo, vengano costruiti al di fuori
dell’Unione, non esonera dall’osservanza del vigente diritto
euro-unionale, poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero
“responsabili delle violazioni dei diritti nei centri e durante
qualsiasi trasferimento”.
Nel
nuovo Regolamento rimpatri che tra poco potrebbe entrare in vigore,
mancano raccordi con i diversi Regolamenti europei che attuano il Patto
europeo sulla migrazione e l’asilo con riferimento alle procedure
accelerate in frontiera, ed ai cd. rimpatri in frontiera, e più in
generale all’accesso alla procedura di protezione internazionale, fermo restando che rimangono comunque in vigore le norme interne in materia di protezione complementare e tutela giurisdizionale.
In base all‘art. 52 del Regolamento rimpatri,
in particolare, questo entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia si
aggiunge che l’articolo 1 (Oggetto), l’articolo 2 (Ambito di
applicazione), paragrafi da 1 a 3, l’articolo 4 (Definizioni), paragrafo
3, l’articolo 5 (Diritti fondamentali), l’articolo 7 (Decisione di
rimpatrio), paragrafi 8 e 9, e gli articoli 17 (Rimpatri nei paesi
terzi) , 18 (Interesse superiore del minore), 19 (Accertamento età del
minore), 36 (riammissione nei paesi di origine) , 37 bis (dimensione
esterna e cooperazione con paesi terzi) , 43 (autorità competenti) , 45
(sostegno di frontex), 49 (procedura di comitato), 50 e 51( abrogazione
di norme precedenti) si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore, mentre le restanti disposizioni, in particolare quelle
relative all’esecuzione delle misure di allontanamento, al concetto di
rischio di fuga, alle misure investigative, al trattenimento
amministrativo, alle alternative al tratenimento, ai mezzi di ricorso,
ai loro effetti sospensivi, e al mutuo riconoscimento delle decisioni di
rimpatrio, si applicano a decorrere dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore,
quindi un anno dopo la data di pubblicazione del Regolamento rimpatri
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sembra dubque che entrino
subito in vigore, con la pubblicazione dell’atto soltanto le norme che
hanno rilevanza nei processi di esternalizzazione delle procedure di
rimpatrio, nei rapporti sulla base di accordi da stipulare con i paesi
terzi, mentre resteranno ancora in vigore per un anno tutte le norme
precedenti sui trattenimenti e sui ricorsi, che sono direttamente
applicabili sul piano del diritto interno.
Il
governo italiano troverà dunque pochi sostegni in risorse economiche e
come basi legali per le prassi informali di trattenimento ed
allontanamento forzato che sta già applicando. Ad ogni fallimento della
presidente Meloni in materia di immigrazione ed asilo, clamoroso quello
sulla promessa di un blocco navale, comunque irrealizzabile, si è fatto ricorso al richiamo ad appoggi che arriverebbero da Bruxelles sulla
esternalizzzione delle procedure in frontiera per i richiedenti asilo e
sulla gestione comune dei rimpatri con accompagnamento forzato. Lo
stesso sta avvenendo ancora oggi di fronte alla degenerazione del
sistema detentivo basato sui CPR (centri per i rimpatri) ed alla crisi
mortale del modello Albania. Una propaganda ormai dilagante, malgrado
solenni smentite che arrivano dai giudici italiani e dalle Corti
internazionali, spaccia il numero estremamente ridotto di espulsioni e
respingimenti effettivamente eseguiti come se si trattasse di una
conseguenza del sostanziale blocco delle procedure accelerate in
frontiera e dei centri di accoglienza/detenzione costruiti in Albania,
una responsabilità che si attribuisce alla magistratura “ideologica” e
ad avvocati che abuserebbero dei mezzi di ricorso. Si nasconde
all’opinione pubblica che la maggior parte delle persone straniere in
condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, che dovrebbero
essere espulse, non sono richiedenti asilo provenienti da paesi di
origine definiti come “sicuri“, e denegati per manifesta infondatezza
della domanda, ma immigrati che da anni si trovano e lavorano sul nostro
territorio. La situazione reale verrà fuori dai ricorsi e dalle
decisioni degli organi giurisdizionali, fino alla Corte Costituzionale
ed alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il
numero degli immigrati irregolari presenti in territorio europeo può
diminuire soltanto con estese procedure di regolarizzazione permanente,
sul modello avviato dal governo spagnolo, e con un pieno riconoscimento
della protezione internazionale e dei regimi nazionali di protezione
complementare, che danno attuazione all’art.10 della Costituzione
italiana. Una politica comune dei rimpatri non è
neppure ipotizzabile se l’Unione europea non avrà una politica estera
comune nei confronti dei paesi di origine, in alcuni dei quali sta
crescendo in modo esponenziale l’influenza di altri paesi terzi, come la
Turchia, la Russia. la Cina, e persino degli Stati Uniti, che ne
possono condizionare le scelte di governo, all’insegna di una feroce
spartizione delle risorse naturali, che conta molto più dei propositi
europei di rimpatri di massa. I partiti nazionalisti ormai dominanti in Europa negano i diritti umani, ma anche l’essenza stessa del’Unione europea.
Una politica estera verso i paesi dai quali provengono migranti
forzati, costretti all’ingresso irregolare dalla mancanza di canali
legali, si costruisce soltanto con la cooperazione economica in materia
di migrazioni per lavoro e studio, di protezione dei richiedenti asilo e
e di sviluppo sostenibile, non con il Piano Mattei o con i voli di
rimpatrio, con le forniture di armi e con la militarizzazione delle
frontiere, dietro cui si cela la collaborazione con
autorità statali che, come è emerso nel caso Almasri, riconsegnato con
un volo militare al governo di Tripoli, non rispettano i diritti umani.
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Fonte: Associazione Diritti e Frontiere – ADIF
Autore: Fulvio Vassallo Paleologo
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Articolo tratto interamente da Associazione Diritti e Frontiere – ADIF
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