Articolo da L'Ordine Nuovo
Il Consiglio dei Ministri ha approvato due settimane fa il Decreto Lavoro in vista del Primo Maggio,
provvedimento per il quale ha investito circa 934 milioni di euro. Si
tratta di una legge che si situa coerentemente nel solco tracciato da
questo e degli altri esecutivi: il problema del lavoro “povero” viene
utilizzato come pretesto per giustificare una pioggia di regali alle imprese,
in un disegno che viene accompagnato da regolazioni dei rapporti tra le
parti sociali che, pur non spostando di un centimetro i rapporti di
forza tra padroni e salariati, vengono propagandati come un
rafforzamento delle tutele dei proletari.
Partiamo con la lista delle nuove elargizioni alle imprese:
– si prevede un bonus assunzione per
le donne, con esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per
24 mesi per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate. In aggiunta, per
le assunzioni effettuate nelle regioni della Zona Economica Speciale
(ZES) unica per il Mezzogiorno, l’importo mensile può arrivare fino a
800 euro.
– un bonus assunzione per i giovani,
ovvero un esonero contributivo del 100% fino a 500 euro mensili per
nuove assunzioni di personale sotto i 35 anni. Questo importo può essere
elevato a 650 euro nelle regioni del Sud e nelle aree di crisi.
– una ulteriore agevolazione per la
stabilizzazione dei giovani, che consiste in un esonero del 100% dei
contributi fino a 500 euro mensili per 24 mesi, anche per la
stabilizzazione di contratti a termine. Sono inclusi i contratti
stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, della durata massima di
12 mesi, per personale di età inferiore ai 35 anni che non ha mai avuto
occupazione stabile in precedenza.
– infine, un bonus assunzioni per la
ZES, riservato ai datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10
dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, che prevede un esonero
contributivo totale fino a 650 euro mensili per l’assunzione di soggetti
over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
Si tratta dell’ennesimo stanziamento di soldi pubblici, che dirotta
quasi un miliardo di euro nelle casse dei padroni invece di aumentare
gli stipendi dei lavoratori o essere investiti per assunzioni in servizi
pubblici, giustificato come un’“agevolazione” di assunzioni le quali, come dimostrano diversi studi sui passati incentivi, probabilmente sarebbero comunque avvenute.
L’elemento più subdolo del
provvedimento è quello che introduce il criterio per la ricezione dei
sussidi: lo potranno ottenere solo le aziende che applicano il “salario giusto”,
cioè quello che garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore
ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL)
maggiormente rappresentativi. Questo presenta numerosi problemi e
ambiguità, che rendono la norma una certificazione del tasso di
sfruttamento esistente, a partire dalla fatto, non affrontato dalla
norme, che molti CCNL prevedono paghe orarie estremamente basse: studi recenti
indicano che oltre un terzo dei contratti più rappresentativi
analizzati (22 su 63) presenta paghe base orarie sotto i 9 euro lordi,
includendo anche ratei di 13esima, 14esima e TFR.
In Italia, in ogni caso, la legge stabilisce già
che il salario non può essere inferiore ai minimi fissati dai CCNL
applicati al settore di appartenenza, che nella stragrande maggioranza
dei casi sono quelli di CGIL, CISL e UIL, i sindacati maggiormente
rappresentativi – i cui rinnovi peraltro, come vedremo, non sono stati
in grado di compensare la perdita di potere d’acquisto dei salari reali
negli ultimi 5 anni. Inoltre, la Corte di Cassazione nel 2025 ha già stabilito,
nell’ambito degli accordi capestro, che nessun accordo aziendale può
legittimare stipendi inferiori a quelli previsti dal contratto
collettivo nazionale, né per la retribuzione effettiva né per la base di
calcolo dei contributi.
Soprattutto, il provvedimento sembra scritto apposta per renderne l’applicazione quasi impossibile, prendendo in considerazione il trattamento economico complessivo, il quale non deve appunto essere «inferiore al trattamento economico complessivo previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni più rappresentative». Ma il trattamento economico complessivo è una misura estremamente diversificata
da contratto a contratto, poiché comprende i minimi tabellari (il
cosiddetto trattamento economico minimo) più tutte le figure accessorie
della retribuzione, dalla tredicesima alla quattordicesima, alle più
diverse indennità, al welfare
aziendale, ai premi di produttività. Questo significa che mettere a
confronto il trattamento economico complessivo di due diversi contratti è
un’operazione molto complessa
che apre la strada a infiniti contenziosi, che possono giustificare se
non, addirittura, legittimare i contratti pirata come “equivalenti” a
quelli dei CCNL maggiormente rappresentativi. A tutto ciò si aggiunge il
fatto che per ottenere i contributi l’azienda ovviamente dev’essere in
regola col fisco e con le normative assunzionali e questo esclude un
sacco di lavoratori impiegati nell’economia “grigia” dall’avere alcun
beneficio.
Immagine generata con intelligenza artificiale