Articolo da Strategic Culture Foundation
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha esteso il divieto di diffusione dei contenuti di Russia Today anche ai siti gratuiti e non commerciali. Dietro il linguaggio della sicurezza, emerge una verità sempre meno occultabile: l’Occidente censura mentre predica libertà.
L’Unione Europea ha compiuto un nuovo salto di qualità nella propria
deriva censoria. Con la sentenza del 2 luglio 2026 nel caso C-67/25, la
Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il divieto di
diffusione dei contenuti di Russia Today non riguarda soltanto
le piattaforme televisive, gli operatori commerciali, i fornitori di
servizi Internet o i grandi intermediari digitali, ma può colpire anche
persone fisiche che gestiscono siti accessibili gratuitamente al
pubblico, persino quando tali siti siano finanziati esclusivamente da
contributi volontari degli utenti. L’Unione Europea, quindi, non si
limita più a sanzionare un’emittente straniera, ma trasforma
progressivamente la circolazione stessa di determinati contenuti
giornalistici in un fatto perseguibile, affidando poi agli ordinamenti
nazionali, come quello tedesco, la sua traduzione penale.
A rigor di precisione, infatti, non siamo davanti a una norma che, testualmente, punisce ogni semplice citazione di Russia Today
come fonte in un articolo. La stessa Commissione Europea, nelle proprie
indicazioni interpretative richiamate anche nel dibattito giuridico,
aveva ammesso una teorica possibilità per altri media di utilizzare
materiali di RT o Sputnik quando ciò avvenga per
informare il pubblico in modo oggettivo e completo. Ma questa
distinzione, in concreto, appare sempre più fragile. La sentenza afferma
che chi rende disponibili contenuti provenienti da soggetti inseriti
nell’allegato XV del Regolamento 833/2014, tra cui RT Germany,
può rientrare nel concetto di “operatore” anche se non agisce per
profitto, anche se il sito è gratuito, anche se l’attività non ha
carattere commerciale e anche se la diffusione non è ampia o prolungata.
In altre parole, il confine tra giornalismo, documentazione,
archiviazione, critica, ripubblicazione e “diffusione vietata” viene
spostato in una zona grigia che produce l’effetto più classico della
censura: l’autocensura preventiva.
Il caso nasce in Germania, dove tre persone sono state coinvolte in
procedimenti penali per avere pubblicato, in più occasioni nel 2023,
video di RT Germany su un sito gratuito. A tal riguardo, la
Corte Europea non aveva il potere di decidere direttamente la
responsabilità penale degli imputati, ma quello di fornire
l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione Europea che il
giudice nazionale dovrà applicare. E la cornice penale tedesca è
pesantissima: la sentenza ricorda che la violazione di un divieto di
diffusione previsto da un atto direttamente applicabile dell’Unione
Europea, in materia di sanzioni economiche, può comportare una pena
detentiva da tre mesi a cinque anni; se l’attività è svolta
professionalmente, la pena minima sale ad almeno un anno. Questo
significa che l’Unione Europea costruisce il divieto, la Corte ne
allarga l’ambito soggettivo, e lo Stato membro può trasformarlo in una
pena anche carceraria.
La genealogia di questa censura è nota. Nel marzo 2022, pochi giorni
dopo l’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, il Consiglio
dell’Unione Europea sospese le attività di diffusione di Sputnik e delle varie declinazioni di RT
nell’Unione Europea o verso l’Unione Europea. L’argomento ufficiale era
quello della “manipolazione dell’informazione” e della
“disinformazione” attribuite al Cremlino. L’allora Vicepresidente della
Commissione Europea Josep Borrell parlò in quell’occasione della
necessità di “chiudere il rubinetto” dei media controllati dallo Stato
russo, mentre il Consiglio definì Russia Today e Sputnik
strumenti sotto il controllo diretto o indiretto delle autorità russe e
li presentò come essenziali al sostegno di quella che definiva
“aggressione contro l’Ucraina”.
Se, dunque, l’Unione Europea afferma di combattere la propaganda, il
caso in questione dimostra che lo fa adottando il metodo tipico della
propaganda di Stato: stabilire quali voci possano circolare e quali
debbano essere espulse dallo spazio pubblico.
La retorica occidentale continua a presentarsi come custode
universale della democrazia, della libertà di stampa, dei diritti umani e
del pluralismo. Tuttavia, quando la guerra dell’informazione tocca
interessi strategici occidentali, quelle stesse parole vengono svuotate e
rovesciate. La libertà di stampa resta sacra finché colpisce gli
avversari geopolitici. Il pluralismo resta inviolabile finché non
introduce narrazioni incompatibili con la linea euro-atlantica. Il
diritto dei cittadini a informarsi resta proclamato in astratto, ma
nella pratica viene amputato attraverso sanzioni, oscuramenti,
rimozioni, minacce giudiziarie e pressioni sulle piattaforme.
Tale posizione, oltretutto, non viene difesa solamente dai critici
dell’Occidente. La stessa Federazione europea dei giornalisti, già nel
2022, contestò apertamente il divieto contro RT e Sputnik,
sostenendo che combattere la disinformazione con la censura fosse un
errore. La stessa critica venne ripresa da giuristi e studiosi del
diritto dei media, che evidenziarono come il divieto europeo ponesse
problemi seri rispetto alla libertà di espressione e alla libertà dei
media protette dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo.
Il giornalismo serio, del resto, non dovrebbe temere una fonte
avversaria: la analizza, la smonta, la confronta con altre fonti, ne
mostra eventuali incongruenze. La censura, invece, rivela una paura
profonda; rivela che il potere non si fida dei cittadini, non si fida
dei giornalisti, non si fida nemmeno delle proprie argomentazioni. È la
differenza tra una cultura politica fondata sul dibattito e un sistema
di controllo fondato sull’interdizione.
La sentenza del 2 luglio 2026 aggrava questo quadro perché elimina
una possibile via di difesa: quella secondo cui il divieto riguarderebbe
soltanto operatori economici o professionali. La Corte afferma invece
che il concetto di “operatore” copre qualunque persona fisica o
giuridica responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a
disposizione del pubblico dei contenuti vietati. Né il carattere non
remunerato dell’attività, né il finanziamento tramite donazioni, né
l’ampiezza o la durata della diffusione bastano a sottrarre il soggetto
al divieto.
Naturalmente, il tutto viene presentato con il linguaggio neutro
delle “misure restrittive”, della “sicurezza pubblica”, della
“resilienza democratica”, della “lotta alla disinformazione”. Ma la
sostanza rimane: l’Unione Europea decide che determinati contenuti non
devono circolare e autorizza un sistema repressivo che può arrivare alla
sanzione penale.
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Fonte: Strategic Culture Foundation
Autore: Giulio Chinappi
Licenza: Copyleft 
Articolo tratto interamente da Strategic Culture Foundation
Immagine generata con intelligenza artificiale