Articolo da Il Menabò di Etica ed Economia
Federica Cavallo, Armanda Cetrulo, Valeria Cirillo, Marialuisa Divella e
Eustachio Ferrulli si chiedono se la contrattazione collettiva
nazionale contrasti le disuguaglianze di genere. Esaminando le clausole
sulle pari opportunità in un campione di 245 CCNL, trovano che esse sono
diffuse ma orientate più alla conciliazione vita-lavoro e alla tutela
della maternità, che alla riduzione delle disuguaglianze. Tenendo conto
anche di altri aspetti gli autori concludono che il contributo della
contrattazione nazionale alla promozione di un’effettiva parità di
genere è limitato.
Negli ultimi due decenni diverse riforme – fra cui la Legge Biagi del
2003 e la riforma Fornero del 2012 – hanno inciso sull’assetto del
mercato del lavoro italiano, causando una crescente frammentazione delle
forme contrattuali e, dunque, una precarizzazione della forza lavoro.
Parte della letteratura ha evidenziato come tali trasformazioni abbiano
contribuito ad un indebolimento del potere contrattuale dei sindacati,
in un contesto segnato da stagnazione salariale e peggioramento della
qualità dell’occupazione. In questo quadro, le donne risultano esposte a
maggiore vulnerabilità: l’occupazione femminile è concentrata nei
segmenti a bassa retribuzione e presenta una più elevata incidenza di
rapporti di lavoro part-time e a termine. Tale quadro è ulteriormente
aggravato dalla limitata offerta di servizi per l’infanzia e dalla
scarsa diffusione dei congedi di paternità, che contribuiscono a una
distribuzione asimmetrica dei carichi di cura all’interno delle
famiglie. Le interruzioni di carriera legate alla maternità si
riflettono in divari retributivi persistenti. Come sottolinea l’ultimo rendiconto di genere dell’INPS,
il gap retributivo fra donne e uomini sulla base della retribuzione
media giornaliera è superiore ai venti punti percentuali. Inoltre, il
forte divario di genere all’interno delle professioni più apicali, quali
dirigenti e quadri è eclatante; solo il 21,8% delle donne ha contratti
da dirigente a tempo indeterminato.
In questo contesto
caratterizzato da profondi e persistenti divari salariali ed
occupazionali, qual è il ruolo della contrattazione collettiva? Cosa fa e
cosa potrebbe fare?
Il ruolo della contrattazione collettiva e la questione di genere. Nonostante
il tentativo di favorire un sempre maggiore ricorso alla contrattazione
aziendale e l’esplosione dei contratti pirata, la contrattazione
collettiva nazionale di settore rimane un pilastro all’interno del
sistema di relazioni industriali. I Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro (CCNL) coprono infatti la quasi totalità della forza lavoro
dipendente e disciplinano minimi salariali, orari, congedi e diritti
individuali e collettivi. Se la struttura del mercato del lavoro
contribuisce a generare disuguaglianze di genere, è dunque rilevante
interrogarsi sul ruolo (attuale e potenziale) della contrattazione nel
contrastarle. Data la sua funzione di indirizzo rispetto ai livelli
decentrati, la contrattazione settoriale potrebbe incidere anche sul
ricorso al part-time, su pratiche organizzative, quali il lavoro agile,
ed altri istituti apparentemente neutri – come l’accesso ai benefit ed i
criteri di attribuzione dei premi di produzione, che producono effetti
differenziati tra uomini e donne.
Tuttavia, nonostante l’ampia
letteratura scientifica rivolta allo studio delle dinamiche negoziali,
minore attenzione è stata dedicata all’analisi sistematica delle
clausole di genere nei contratti collettivi. Gli studi si sono
concentrati soprattutto sul divario salariale e sulle politiche di
conciliazione, privilegiando l’analisi della contrattazione decentrata
che risulta tuttavia ancora scarsamente diffusa tra le imprese italiane.
La (dis)parità di genere nei CCNL. In
un recente lavoro abbiamo analizzato le clausole sulle pari opportunità
contenute in un campione di 245 CCNL, esplorandone la diffusione e i
temi trattati tramite tecniche di analisi testuale. Fra i 1009 CCNL del
settore privato accessibili tramite il sito del CNEL – escludendo quelli
del settore agricolo – abbiamo selezionato i contratti applicati ad
almeno 500 lavoratori dipendenti.
In termini di composizione
settoriale, i testi mostrano una distribuzione eterogenea secondo la
classificazione disponibile nell’archivio del CNEL. Il margine
discrezionale lasciato alle organizzazioni firmatarie in sede di
deposito degli accordi collettivi ha generato discrepanze tra il settore
dichiarato e quello effettivo di applicazione. Questo è il caso del
settore commerciale, il più numeroso del campione (22,5%, pari a 55
contratti), che raggruppa attività del terziario, studi professionali,
vigilanza privata, turismo e servizi alla persona. Una dinamica analoga
si riscontra nel settore degli enti e delle istituzioni private (11,8%,
29 contratti), comprendente sanità privata, ambito socio-assistenziale,
istruzione non statale e terzo settore. Seguono il comparto dei
trasporti (10,2%, 25 contratti), quello poligrafico e dello spettacolo
(9,4%, 23 contratti), il comparto delle aziende di servizi (8,2%, 20
contratti), che include attività di pulizia, utilities e multiservizi,
la categoria residuale “altri vari” (7,4%, 18 contratti) e il settore
edilizio (5,7%, 14 contratti). Nei settori meccanico, agroindustriale,
tessile, chimico e credito-assicurativo, le quote variano tra il 4% e il
5,7%.
L’analisi dei documenti è stata articolata in diverse fasi,
a partire dall’individuazione degli istituti configurabili come
strumenti di conciliazione vita-lavoro o a uso prevalentemente
femminile. Le clausole rimandano nella maggior parte dei casi alla
normativa vigente, quali il D.Lgs. 151/2001 e l’accordo quadro sulle
molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
I contratti privi di
qualsiasi riferimento, anche solo normativo, risultano numericamente
limitati e riguardano alcuni segmenti degli enti e istituzioni private
(area sanitaria), il settore poligrafico (cinema, giornalismo e teatro) e
specifici contratti relativi ai dipendenti delle parrocchie e al
sottosettore moda. In tutti gli altri casi il richiamo a tematiche di
genere è presente. Ma quali sono i contenuti di queste clausole?
La
Figura 1 mostra come i diritti genitoriali costituiscano il tema più
frequente (47,7%), seguito dai richiami alle pari opportunità (21,2%),
alla flessibilità oraria (13,5%) e meno diffusamente da lavoro agile e
divieto di licenziamento in gravidanza. La prevalenza di clausole a
carattere conciliativo evidenzia come l’introduzione delle misure sia
legata ad eventi specifici che coinvolgono le lavoratrici.
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Fonte: Il Menabò di Etica ed Economia
Autore: Armanda Cetrulo - Eustachio Ferrulli -Federica Cavallo -Marialuisa Divella -Valeria Cirillo
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Articolo tratto interamente da Il Menabò di Etica ed Economia