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lunedì 15 giugno 2026

Negare il femminicidio è parte del problema


Quando un uomo con potere, un generale, un candidato, uno che parla come se la realtà fosse un’opinione personale , arriva a dire che il femminicidio è “un’invenzione”, “una narrazione”, o addirittura un “termine inutile”, non sta solo provocando. Sta dicendo ad alta voce ciò che una parte della politica pensa davvero: che la violenza contro le donne non merita un nome, né un’attenzione specifica, né un cambiamento culturale.

Ma la realtà non si lascia addomesticare.

Nel 2023, in Italia, 120 donne sono state uccise. Sessantotto da partner o ex partner. Nel 2024, nei primi dieci mesi, i femminicidi hanno superato 90 casi. Dietro quei numeri ci sono storie che non potranno più continuare. Madri, figlie, amiche. Vite che qualcuno ha deciso di spezzare.

E no, non è “violenza come le altre”. È violenza di genere. È il prodotto di una cultura che ancora oggi insegna a molti uomini che una donna è qualcosa da possedere, controllare, correggere. Una cultura che minimizza, giustifica, normalizza.

Quando Vannacci parla così, non sta “esagerando”: sta mostrando il problema. Perché il femminicidio non nasce dal nulla. Nasce da stipendi più bassi, da carriere bloccate, da un carico di cura che pesa sempre sulle stesse spalle. Nasce da un linguaggio che umilia, da una giustizia che spesso non protegge, da una politica che taglia fondi ai centri antiviolenza e poi si stupisce se le donne non denunciano.

E allora sì, questo è un post militante. Perché davanti a chi nega l’evidenza, la neutralità diventa complicità. Perché il femminismo non è un vezzo: è una forma di sopravvivenza. Perché ogni volta che qualcuno dice “il femminicidio non esiste”, una donna che trova il coraggio di denunciare si sente un po’ più sola.

La domanda non è cosa abbia detto Vannacci. La domanda è: quante altre donne dovranno morire prima che la politica italiana smetta di negare e inizi a proteggere?

Autore: Resistenza Rosa

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15 giugno 1920 - Linciaggio di Duluth



Articolo da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Il linciaggio di Duluth è consistito nell'esecuzione sommaria di tre afroamericani (Elias Clayton, Elmer Jackson e Isaac McGhie) a Duluth, in Minnesota negli Stati Uniti d'America.

Il linciaggio avvenne nel pomeriggio del 15 giugno 1920 ad opera di svariate migliaia di persone in seguito allo scalpore mediatico destato da una denuncia di una presunta aggressione con stupro ai danni di due giovani bianchi che sarebbe stata perpetrata da alcuni cittadini afroamericani impiegati in un locale circo. La folla riuscì ad irrompere nella prigione locale, dove erano detenuti alcuni sospettati, e agguantò tre persone che, dopo un processo sommario, furono percosse a morte ed impiccate ad un palo della luce.

L'evento scosse l'opinione pubblica del paese e contribuì all'approvazione della legge statale contro i linciaggi dell'aprile 1921. Le autorità locali non riuscirono ad identificare i leader della folla (la cui esatta consistenza non è mai stata stabilita) anche se il grand jury emise circa 37 imputazioni per rivolta e omicidio di primo grado, che si conclusero con tre condanne per il solo reato di rivolta per una pena massima non superiore ai 15 mesi di reclusione.

Nel 2003 la città di Duluth ha eretto un memoriale che ricorda gli uomini assassinati.[1]

Antefatti

Nel settembre del 1918 Olli Kinkkonen, un immigrato finlandese, fu linciato a Duluth, presumibilmente perché accusato di aver evitato il servizio militare durante la prima guerra mondiale.[2] Kinkkonen fu trovato morto, ricoperto di catrame e piume, impiccato a un albero di Lester Park. Le autorità non perseguirono accuse di omicidio perché sostennero che si era suicidato per la vergogna, dopo l'umiliazione subita.[2]

Durante e subito dopo la prima guerra mondiale, una vasta popolazione di afroamericani emigrò dal Sud al Nord e nel Midwest in cerca di lavoro. La popolazione prevalentemente bianca di queste zone percepiva i lavoratori migranti neri come una minaccia per il mercato del lavoro.[3] Questo antagonismo etnico portò allo scoppio di tumulti in tutto il Nord e il Midwest nel 1919; tale periodo di diffusa violenza divenne noto come l'"estate rossa" del 1919. Anche dopo la fine degli scontri le relazioni etniche tra bianchi e neri rimasero tese e instabili.

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Caldo, profitti e caporali: nulla di nuovo sotto il sole



Articolo da Il Manifesto in rete

L’ondata di calore anticipata di fine maggio (ma non chiamiamola eccezionale, i climatologici ci avvertono che è piuttosto la futura, se non già attuale, normalità) ha riproposto il tema sul come affrontare il rischio calore, legato o meno all’irradiazione solare che sia; quindi non solo per chi lavora all’aperto, ovviamente più esposto, ma per qualunque lavoratrice/lavoratore. 

Sul punto ricordo come si pubblicò un articolo il 31 luglio 2025 (https://www.ilmanifestoinrete.it/2025/07/31/lestate-del-nostro-scontento); ma da allora registriamo ben pochi cambiamenti. Riepiloghiamo la situazione. 

All’inizio di luglio dello scorso anno, quindi non proprio tempestivamente, uno specifico Protocollo elaborato dagli enti pubblici competenti e le parti sociali (ma non tutte) fu fatto proprio da uno specifico Decreto Ministeriale del 09 luglio 2025. Il Decreto in realtà aveva più valore programmatico che cogente, peraltro sovrapponendosi alla normativa obbligatoria che prevede (articoli 28 e seguenti del TU 81/2008) la valutazione, e possibilmente la mitigazione se l’eliminazione è impossibile (come in questo caso), di tutti i rischi. 

Il Protocollo, in estrema sintesi, prevedeva: 

  • Riorganizzazione del lavoro: Modifica dei turni per evitare le ore più calde (indicativamente dalle 12:30 alle 16:00 nei mesi di luglio e agosto) con divieto di lavoro all’aperto in condizioni di esposizione prolungata, introduzione di pause aggiuntive in luoghi ombreggiati o climatizzati, orari di lavoro flessibili, e uso di DPI adeguati (in realtà, obbligo già previsto dal TU 81/2008) 
  • Idratazione e ambiente: Obbligo di garantire acqua fresca facilmente accessibile e aree ombreggiate o climatizzate ed attenzione all’idratazione 
  • Informazione e formazione: I lavoratori devono essere formati sui rischi legati allo stress termico, sul riconoscimento dei sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. 
  • Sorveglianza sanitaria: Coinvolgimento del medico competente per tutelare i soggetti più vulnerabili, gli anziani o portatori di specifiche patologie 
  • Il protocollo si integra con le mappe previsionali basate sul sistema Worklimate e sui dati del Ministero della Salute; si tratta sistemi di previsione per segnalare in anticipo le giornate più a rischio. Nelle regioni (inclusa l’Emilia-Romagna) sono spesso attive ordinanze specifiche che impongono lo stop ai lavori nei cantieri edili e nel settore agricolo nelle fasce orarie più torride della giornata quando il rischio è classificato come “Emergenza”. 

Appare chiaro come il Protocollo si concentrava essenzialmente sulle attività all’aperto e poco diceva sul rischio calore in altri ambienti (ad esempio, interdizione di qualsiasi attività lavorativa se la temperatura supera i 32°) 

Al Protocollo si accompagnavano una serie di ordinanze regionali e comunali, queste sì cogenti, contenenti però sostanzialmente mere misure interdittive del lavoro nelle ore della giornata più calde, e limitate di solito alle attività all’aperto (agricoltura, edilizia, florovivaismo, logistica su strada) senza veri e propri obblighi positivi, sull’assunto (sintetizzo) che questi ultimi siano corollario della normale obbligatoria valutazione dei rischi. Ma non si può dimenticare che esistono tutta una serie di lavoratori autonomi (di diritto o di fatto), come i padroncini che consegnano pacchi, i ciclofattorini, i coltivatori diretti, che alla valutazione e mitigazione dei rischi non sono obbligatoriamente sottoposti. 

Quest’anno, nella per alcuni dubbia vigenza del Protocollo (il governo nazionale brilla per la sua assenza), alla ricerca di una maggiore tempestività negli interventi, le organizzazioni sindacali il 25 maggio avanzarono la richiesta, nelle more di una problematica, come si vedrà, o attualizzazione del Protocollo 2025, almeno una delle anticipazione delle Ordinanze interdittive, in primo luogo regionali. E che a seguire i singoli Comuni autorizzassero lo svolgimento delle lavorazioni rumorose nelle prime ore del mattino e in orario orari notturno, per permettere alle aziende, mediante accordi con il sindacato, di articolare gli orari di lavoro nei momenti nei quali il caldo è minore. 

Ma che è successo nella civile, economicamente e socialmente avanzata Emilia Romagna, regione (in teoria, almeno) anche culturalmente attrezzata e sensibile a queste problematiche? Il racconto che ne faccio ora è più eloquente di dichiarazioni, protocolli, accordi, convegni, persino premi et similia. E senza dimenticare che si tratta di un territorio, che lo scorso anno vide Brahim Ait El Hajjam morire di caldo, il 30 giugno, in un cantiere di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. 

Sulla spinta delle richieste la Regione Emilia Romagna ha emanato una specifica ordinanza regionale, il 3 giugno 2026 “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole

Rinviando all’ordinanza per il contenuto di dettaglio (che non si discosta sostanzialmente dal Protocollo 2025) in sintesi da mercoledì 3 giugno a martedì 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio “Alto”, in Emilia-Romagna è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nei piazzali della logistica e, da quest’anno, nelle cave e nella consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita effettuata da rider. L’ordinanza si applica a ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa nazionale del rischio riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 – segnali un livello di rischio “Alto”. Sono poi previste specifiche misure per il lavoro di consegna merci a pedalata anche assistita (e gli altri?), nonché per la valutazione e mitigazione generalizzate del rischio clima, per lo svolgimento delle attività pur rumorose in orari non standard in deroga ai vigenti regolamenti comunali (anche con anticipo o posticipo degli orari di inizio e fine dei lavori), nonché per la salvaguardia dei livelli minimi dei servizi pubblici essenziali. Infine, si richiama l’articolo 121 del D. Lgs. 36/123, con l’eventualità di rinegoziare i termini di completamento dei lavori in caso di ritardo conseguenti ad eventuali interruzioni degli stessi per rischio calore, senza penali né risoluzione dei relativi contratti. Sanzioni penali per eventuali violazioni ai sensi dell’articolo 650 Codice Penale (inosservanza di disposizioni delle autorità) o del TU 81/2008 se applicabili. 

Da questa necessariamente sintetica esposizione credo che anche chi non è addetto ai lavori troverà che si tratta di previsioni ragionevoli quando non di semplice buonsenso, e certo non di drastiche limitazioni alle attività economiche. È quindi con qualche sconcerto che leggiamo il comunicato del 5 giugno emesso dal Tavolo regionale dell’imprenditoria (Agci, Casa, Cia, Claai, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Copagri, Confagricoltura, Legacoop, Confapi Industria, Unci dell’Emilia-Romagna) e Confindustria Emilia-Romagna. 

Le organizzazioni firmatarie infatti “esprimono forte contrarietà per la decisione di procedere, con decorrenza immediata e senza un confronto con le associazioni datoriali, all’emanazione dell’ordinanza regionale sulle misure di prevenzione per le attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole“. Gli imprenditori rilevano “con rammarico, che il provvedimento è stato adottato con una fretta non necessaria e senza un reale recepimento delle osservazioni che le rappresentanze dell’impresa avevano formalmente trasmesso alla Regione in spirito costruttivo …. Alle lavoratrici e ai lavoratori delle nostre imprese teniamo profondamente; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è e resta una priorità assoluta per le imprese dell’Emilia-Romagna (!!) Nessuno intende sottovalutare i rischi legati alle ondate di calore e all’esposizione prolungata al sole. Proprio per questo riteniamo sbagliato affrontare il tema con uno strumento emergenziale e generalizzato, quando la materia è già ampiamente presidiata dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dal Documento di Valutazione dei Rischi, dalla contrattazione collettiva, dai protocolli e dalle misure organizzative che le imprese sono già tenute ad adottare. L’ordinanza, nei tempi e nei modi in cui è stata emanata, non appare necessaria. E soprattutto rischia di produrre effetti immediati e pesanti sull’organizzazione delle attività produttive, senza che nel prossimo periodo sia prevista una condizione generalizzata di temperature estreme tale da giustificare un intervento così urgente“. E si aggiunge … “l’ulteriore incertezza derivante dal necessario coordinamento con gli enti locali, senza il quale l’applicazione dell’ordinanza rischia di produrre interpretazioni disomogenee, ritardi operativi e ulteriori difficoltà per le imprese già impegnate nella programmazione delle proprie attività“. 

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Fonte: Il Manifesto in rete 

Autore:
Maurizio Mazzetti

Licenza: Creative Commons (non specificata la versione


Articolo tratto interamente da Il Manifesto in rete

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In Italia il diritto di sciopero è svuotato



Articolo da CRS - Centro per la Riforma dello Stato

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa ha condannato l’Italia per aver esteso eccessivamente la nozione di servizio pubblico essenziale, imposto obblighi ingiustificati ai sindacati e ristretto troppo i tempi di esercizio degli scioperi. Se lo Stato italiano non dovesse porvi rimedio, sarà la giustizia del lavoro a dover risolvere gli inevitabili conflitti. 

La normativa italiana in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali viola la Carta Sociale Europea prevedendo eccessive restrizioni all’esercizio di tale diritto.

È quanto ha stabilito il CEDS (Comitato europeo dei diritti sociali) in un’importante decisione assunta lo scorso 13 marzo 2026 accogliendo un reclamo presentato dall’Unione Sindacale di Base. IL CEDS è l’organismo deputato a vigilare sul rispetto dei contenuti della Carta Sociale Europea da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa. La decisione, peraltro, è di particolare rilevanza in considerazione delle attuali tendenze poco favorevoli da parte delle Alte Corti e degli organismi di controllo internazionale sui temi che riguardano il conflitto sociale.

Il reclamo presentato da USB ha sottoposto all’attenzione del CEDS una serie circostanziata di limitazioni poste in essere dalla normativa italiana, prevista dalla legge 146/1990 in materia di servizi pubblici essenziali, soffermandosi sia sulla continua tendenza a espandere la nozione di servizio pubblico essenziale, sia sulla prassi attuativa operata dalla Commissione di Garanzia, l’autorità prevista per l’applicazione della legge, tesa a imporre interpretazioni restrittive che hanno reso l’esercizio del diritto di sciopero arduo e ai limiti dell’impossibile. In particolare sono state sottoposte all’esame del CEDS le norme e le prassi in virtù delle quali sono stati inclusi nella nozione di servizi pubblici essenziali non solo interi settori senza alcuna distinzione circa la specifica attività coinvolta nello sciopero, ma anche attività quali sagre, eventi ludici o sportivi, che poco hanno a che fare con i servizi essenziali sia nella sua accezione europea sia, persino, secondo gli originari intenti del legislatore del 1990. Il sindacato reclamante rilevava violazione della Carta sociale europea ed in particolare dell’art. 6 paragrafo 4 che riconosce il diritto di sciopero e della lettera G che ammette restrizioni solo se “necessarie in una società democratica a proteggere i diritti e le libertà altrui, l’interesse pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica e la morale”.

Il CEDS ha rilevato che la normativa italiana, come evoluta e come attuata, violi gli standard fissati dalla Carta Sociale Europea in almeno tre punti.

Il primo è senza dubbio il più rilevante ed è anche quello di maggiore attualità. Il Comitato rileva e stigmatizza infatti l’eccessiva espansione della nozione di servizio pubblico essenziale. Secondo il Comitato i limiti al diritto di sciopero sono tollerabili solo se viene individuato in maniera rigorosa l’ambito entro il quale applicarli, tale limitazione non può essere estesa a settori della vita sociale che non si connotino strettamente e rigorosamente come funzionali alla sicurezza e alla salute pubblica. Il Comitato, con particolare riferimento alle riforme operate dal legislatore del 2000 e del 2015, che hanno esteso anche ai luoghi della cultura le severe restrizioni operate dalla Commissione, prende atto che il nostro ordinamento include nella nozione di servizi essenziali materie e settori incompatibili con gli standard europei. Ma soprattutto, ed è questa la parte della decisione destinata a incidere di più e ad aprire un aspro contenzioso tra sindacati conflittuali e Commissione di garanzia, dichiara incompatibile con la Carta europea il metodo fatto proprio dalla normativa e dalla prassi attuativa italiane, di individuare i “servizi essenziali” non tenendo conto delle singole e specifiche attività svolte dal personale in sciopero ma operando per macrosettori. Facciamo un esempio. La normativa italiana include tra i servizi pubblici essenziali “i trasporti”. Ma ben si comprende, e su questo il CEDS opera una severa condanna, che occorrerebbe in realtà distinguere il trasporto di persone dal trasporto di merci e all’interno del trasporto di merci, distinguere la funzione delle merci trasportate, per cui un conto è l’urgenza nel trasporto di materiale medico, altro il trasporto di merci che non hanno alcun legame con i servizi essenziali o sono addirittura certamente fuori da ogni nozione di salute pubblica, quali ad esempio il trasporto di armamenti, specie se destinati al commercio di armi verso l’estero.

Ed è su questi aspetti che il conflitto è destinato ad acuirsi ed è destinato inevitabilmente ad approdare nelle aule di giustizia, dal momento che è ravvisabile nei primi atti emessi dalla Commissione all’indomani della decisione europea una certa impermeabilità dell’Autorità italiana alla decisione di Strasburgo.

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Fonte: CRS - Centro per la Riforma dello Stato

Autore: Andrea Danilo Conte 

Licenza: Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia

Articolo tratto interamente da CRS - Centro per la Riforma dello Stato        

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La mia vita

Demetra

"La mia vita è stata, ed è, piena di esperienze, una vita che possiamo definire intensa. Potrei dire che forse ho vissuto tre vite in una, avendo fatto davvero moltissime cose, e molte ce ne sono certamente che ancora desidero fare."

Demetra Hampton

Photo credit  caricata su Flickr - licenza foto: Creative Commons


Desgrazzi de Giovannin Bongee di Carlo Porta




Desgrazzi de Giovannin Bongee

Deggià, Lustrissem, che semm sul descors
de quij prepotentoni de Frances,
ch’el senta on poo mò adess cossa m’è occors
jer sira in tra i noeuv e mezza e i des,
giust in quell’ora che vegneva via
sloffi e stracch come on asen de bottia.

Seva in contraa de Santa Margaritta
e andava inscì bell bell come se fa
ziffoland de per mì sulla mia dritta,
e quand sont lì al canton dove che stà
quell pessee che gh’ha foeura i bej oliv
me senti tutt a on bott a dì: Chi viv?

Vardi innanz, e hoo capii dall’infilera
di cardon e dal streppet di sciavatt
che seva daa in la rondena, e che l’era
la rondena senz’olter di Crovatt;
e mì, vedend la rondena che ven,
fermem lì senza moeuvem: vala ben?

Quand m’hin adoss che asquas m’usmen el fiaa
el primm de tutt, che l’eva el tamborin,
traccheta! sto asnon porch del Monferaa
el me sbaratta in faccia el lanternin
e el me fa vede a on bott sô, luna, stell,
a ris’c de innorbimm lì come on franguell.

Seva tanto dannaa de quella azion
che dininguarda s’el fudess staa on olter.
Basta: on scior ch’eva impari a sto birbon,
ch’el sarà staa el sur respettor senz olter,
dopo avemm ben lumaa, el me dis: Chi siete?
Che mester fate? Indove andè? Dicete!

Chi sont?, respondi franco, in dove voo?
Sont galantomm e voo per el fatt mè;
intuitù poeu del mestee che foo,
ghe ven quaj cossa de vorell savè?
Foo el cavalier, vivi d’entrada, e mò!
ghe giontaravel fors quaj coss del so?

Me par d’avegh parlaa de fioeu polid,
n’eel vera? Eppur fudessel ch’el gh’avess
ona gran volentaa de taccà lid,
o che in quell dì gh’andass tusscoss in sbiess,
el me fa sercià sù de vott o des
e lì el me sonna on bon felipp de pes.

Hoo faa mì dò o trè voeult per rebeccamm
tant per respondegh anca mì quajcoss,
ma lu el torna de capp a interrogamm,
in nomo della legge, e el solta el foss,
e in nomo della legge, già se sa,
sansessia, vala ben?, boeugna parlà.

E lì botta e resposta, e via d’incant;
Chi siete? Giovannin. La parentella?
Bongee. Che mester fate? El lavorant
de frust. Presso de chi? De Isepp Gabella.

In dovè? In di Tegnon. Vee a spass? Voo al cobbi.
In cà de voi? Sursì. Dovè? Al Carrobbi.

Al Carrobbi! In che porta? Del piattee.
Al numer? Vottcent vott. Pian? Terz, e inscì?
El sattisfaa mò adess, ghe n’hal assee?
Fussel mò la franchezza mia de mì,
o ch’el gh’avess pù nient de domandamm,
el va, e el me pienta lì come on salamm.

Ah, Lustrissem, quest chì l’è anmò on sorbett,
l’è on zuccher fioretton resguard al rest;
el sentirà mò adess el bel casett
che gh’eva pareggiaa depôs a quest.
Proppi vera, Lustrissem, che i battost
hin pront come la tavola di ost.

Dopo sto pocch viorin, gris come on sciatt
corri a cà che né vedi nanch la straa,
foo per dervì el portell, e el troeuvi on tratt
nient olter che avert e sbarattaa...
Stà a vedè, dighi subet, che anca chì
gh’è ona gabola anmò contra de mì.

Magara inscì el fudess staa on terna al lott,
che almanch sta voeulta ghe lassava el segn!
Voo dent.. ciappi la scara... stoo lì on bott,
doo a ment... e senti in sui basij de legn
dessora inscimma arent al spazzacà
come sarav on sciabel a soltà.

Mì a bon cunt saldo lì: fermem del pè
della scara... e denanz de ris’cià on pien
col fidamm a andà sù, sbraggi: Chi l’è?
Coss’en disel, Lustrissem, vala ben?
A cercà rogna inscì per spassass via
al dì d’incoeu s’è a temp anch quand se sia.

Intant nessun respond, e sto tricch tracch
el cress, anzi el va adree a vegnì debass...
Ghe sonni anmò on Chi l’è pù masiacch,
ma, oh dess! l’è pesc che né parlà coi sass;
infin poeù a quante mai sbraggi: Se po’
savè chi l’è on voeulta, o sì o nò?

Cristo! quanti penser hoo paraa via
in quell’attem che seva adree a sbraggià!
M’è fina vegnuu in ment, Esuss Maria!
ch’el fuss el condam reficciô de cà,
ch’el compariss lì inscì a fà penitenza
de quij pocch ch’el s’è tolt sulla conscienza.

El fatt l’è ch’el fracass el cress anmò;
e senti ona pedanna oltra de quell
proppi d’ona personna che ven giò;
mì allora tirem lì attacch a portell,
ché de reson, s’el se le voeur cavà,
l’ha de passà de chì, l’ha de passà.

Che semm nun chi al busilles: finalment
vedi al ciar della lampita de straa
a vegnimm alla contra un accident
d’on cavion frances de quij dannaa,
che inscì ai curt el me dis: Ett vô el marì
de quella famm, che stà dessora lì?

Mì, muso duro tant e quant e lu,
respondi: Ovì, ge sui moà, perché?
Perché, el repia, voter famm Monsù
l’è trè giolì, sacher Dieu, e me plè.
O giolì o non, ghe dighi, l’è la famm
de moà de mì, coss’hal mò de cuntamm?

S’è che moà ge voeu coccé cont ell.
Coccé, respondi, che coccé d’Egitt?
Ch’el vaga a fà coccé in Sant Raffajell,
là l’è loeugh de coccé s’el gh’ha el petitt!
Ch’el vaga foeura di cojon, che chì
no gh’è coccé che tegna. Avé capì?

Cossa dianzer ghe solta, ci dis: Coman!
A moà cojon?, e el volza i man per damm.
Ovej, ch’el staga requi cont i man,
ch’el varda el fatte so de no toccamm,
se de nò, Dia ne libra! sont capazz...
e lu in quell menter mollem on scopazz.

E voeuna e dò! Sangua de dì de nott,
che nol se slonga d’olter che ghe doo!
E lu zollem de capp on scopellott.
Vedi ch’el tend a spettasciamm el coo,
e mì sott cont on anem de lion,
e lu tonfeta! on olter scopazzon.

Ah sanguanon! A on colp de quella sort
me sont sentuu i cavij a drizza in pee,
e se nol fudess staa che i pover mort
m’han juttaa per soa grazia a tornà indree
se no ciappi on poo d’aria, senza fall
sta voeulta foo on sparposet de cavall!

Carlo Porta

Non avevo...

"Non avevo le physique du rôle, il fisico di un attore comico. Non c’era niente in me che facesse ridere, così mi ci volle molto tempo per arrivare al successo, sia in teatro sia al cinema. Mi venne allora l’idea di utilizzare un canale più diretto, più diffuso, la radio, proporre un personaggio attorno al quale sarebbe stata costruita la trasmissione, insomma una forma di “divismo” radiofonico che allora non esisteva."

Alberto Sordi