giovedì 18 luglio 2024

Le scelte neo-liberiste in materia di lavoro



Articolo da Il Menabò di Etica ed Economia

Claudio Treves riflettendo su circa 25 anni di scelte neo-liberiste in materia di lavoro, sostiene che aver ripetutamente trascurato di considerare che il mercato del lavoro è un sistema ha prodotto una sostanziale inefficacia dei tentativi di contrasto all’approccio neo liberista. In particolare, ciò emerge prestando attenzione alle scelte sulle correzioni normative delle tipologie d’impiego, al favore per le esternalizzazioni e alle modalità di utilizzazione degli incentivi pubblici.

Chi si trovi a giudicare il mercato del lavoro a quasi 25 dal varo del D.Lgs. 276, vero prodotto del più comprensivo disegno elaborato da Marco Biagi nel “Libro bianco sul mercato del lavoro italiano” del 2001, dovrebbe condividere una consapevolezza: il mercato del lavoro è un sistema, le cui parti hanno sì una relativa autonomia, ma non tale da poter intervenire su una senza valutare cosa possa accadere nella o nelle altre. Apparentemente banale, questa tesi è stata spesso dimenticata nel dibattito pubblico e – cosa più grave – dal legislatore e dalle parti sociali. 

Ecco qualche esempio: non si può disegnare un sistema di ammortizzatori sociali senza preoccuparsi dell’esistenza di una pluralità di tipologie d’impiego se si vuole rispettare l’obbligo costituzionale (articolo 38) di fornire protezione a chiunque abbia una relazione di lavoro. Così come il rispetto del principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.) non può prescindere dal misurarsi con l’esistenza (o meno) di vincoli in capo ai datori di lavoro – privati o pubblici che siano. I riferimenti costituzionali sono lì non a caso, ma per ricordare come il lavoro dovrebbe essere considerato non come semplice occasione di guadagno, ma come fine per la realizzazione della persona. Dall’affermazione iniziale discende, quindi, che: i) non si può intervenire sulle tipologie d’impiego come se la variazione delle norme in una non avesse effetti sulle altre; ii) rendere più o meno facili i processi di modifica degli assetti produttivi non è senza conseguenze sulla qualità dell’intero sistema economico; iii) favorire con la mano pubblica una tipologia contrattuale deve misurarsi con il contenuto normativo delle altre tipologie.

Il primo punto è esemplificativo dell’ignoranza del principio sistemico dichiarato all’inizio. Salvo pochissime eccezioni, il legislatore ha sempre scelto di intervenire su una tipologia, considerata il cuore di tutto, senza preoccuparsi degli effetti di quell’intervento sulle altre forme d’impiego. Gli esempi sono tanti: dalla stretta sul lavoro a chiamata e le collaborazioni a progetto della legge 92/12 cui seguì l’esplosione dei vouchers, al “decreto dignità” in cui le causali (di legge) per il ricorso al contratto a termine, decorrendo solo se il rapporto proseguiva oltre il 12° mese, hanno favorito il proliferare di rapporti a termine di durata sempre minore, spesso in capo alla stessa persona. Oserei perfino affermare che il primo atto “di inconsapevole conseguenza” del legislatore risale al Pacchetto Treu, nella norma che – anziché sanzionare con la trasformazione a tempo indeterminato la prosecuzione di un rapporto a termine oltre la scadenza – prevede il pagamento di una maggiorazione variabile in base alla durata della prosecuzione, segnale di un inizio di rilassamento del principio che il rapporto a tempo indeterminato è la “forma comune del rapporto di lavoro”. 

Di fronte al moltiplicarsi delle tipologie d’impiego, le giustificazioni dell’epoca, e poi spesso ripetute, rimandavano a una versione “mercatolavoristica” del trickle down in voga nel pensiero neoliberista: liberate le opportunità, qualcosa sgocciolerà per tutti. A distanza di quasi 25 anni gli ambiti di confutazione di questo assunto sono due : quello teorico, con studi di altissimo livello di studiosi operanti in istituzioni “insospettabili” (Banca d’Italia, Fondo Monetario Internazionale), che negano la correlazione teorica tra rigidità della normativa sul lavoro ed andamento dell’occupazione; e quello empirico, come emerge dalle Comunicazioni obbligatorie (si vedano i di Silvia Ciucciovino).

Su questo aspetto, l’intervento di Travaglini e Bellocchi sul Menabò dimostra chiaramente come l’occupazione venutasi a creare dopo il varo delle politiche neoliberiste sia stata precaria, a differenza di quanto avvenuto nei Paesi nostri simili (Francia, Germania, Spagna). Il che ci porta al secondo punto prima richiamato: gli assetti produttivi e i processi di esternalizzazione. 

Se si toglie il vincolo della parità di trattamento nelle scelte di appaltare funzioni all’esterno si incentiverà una corsa al ribasso (tralascio per brevità l’ovvio collegamento con la legislazione sugli appalti, la legalità e gli obblighi di sicurezza); e se la pluralità di tipologie disponibili si combina con la facoltà di esternalizzare a costi inferiori, si ottiene una miscela micidiale il cui risultato è la stasi della produttività perché si è incentivato il ricorso ad imprese meno strutturate ed a rapporti di lavoro spesso senza formazione piuttosto che fare investimenti. E non dovrebbe fare neppure meraviglia che in un quarto di secolo i salari reali siano perfino diminuiti, caso unico dell’area Ocse. E per questi motivi verrebbe da pronunciare una bestemmia, ossia suggerire una correlazione – perversa – tra crescita della precarietà, stasi della produttività e arretramento dei salari: le organizzazioni sociali e politiche attente alle ragioni del lavoro ci diranno se si tratta di bestemmia o di assunto da cui ripartire.

Ma i dati recenti – diranno i critici – dimostrano non solo la crescita dell’occupazione, ma anche e soprattutto di quella a tempo indeterminato. Questa critica non va presa sottogamba, e non basta richiamare la distanza che ancora separa l’Italia dalla media europea, né quanto la crescita dell’occupazione sia frutto anche di part-time spesso involontario e con poche ore o di rapporti di breve durata, né che gran parte dell’aumento dell’occupazione riguardi le classi d’età più elevate, complice l’allungamento dell’età pensionabile. Rimane da indagare cosa stia accadendo effettivamente nel mercato del lavoro dopo il crollo durante la pandemia. Ancora una volta ci aiutano le Comunicazioni obbligatorie, che ci portano a sospettare che la crescita dell’occupazione a tempo indeterminato sia frutto, da un lato, dell’esaurirsi dei periodi possibili a tempo determinato (come mostra l’impennata delle trasformazioni) e, dall’altro, del minor “costo implicito” di un rapporto a tempo indeterminato a seguito delle modifiche introdotte dal 2015 all’articolo 18. 

Insomma, abbiamo sperimentato un lungo periodo di prova fino a 36 mesi, possiamo ben trasformare quel lavoratore tanto il costo di un eventuale futuro licenziamento non è eccessivo. Vorrei citare a questo proposito un brano dalla relazione annuale della Banca d’Italia:” Nonostante l’incidenza del lavoro a termine sia scesa nel corso dell’ultimo quadriennio, principalmente nella fascia di età tra 15 e 34 anni, resta comunque molto più alta rispetto all’inizio degli anni duemila. Circa l’80 per cento dei lavoratori con un contratto a tempo determinato non viene stabilizzato entro due anni dall’assunzione: il 30 per cento rimane occupato con un altro contratto a termine e il restante 50 non risulta più impiegato alle dipendenze. Secondo nostre analisi ciò è dovuto al fatto che un numero significativo di imprese, anziché stabilizzare il personale già assunto con contratti di tipo temporaneo, preferisce assumere nuovi lavoratori a termine. Il fenomeno si concentra in alcune aziende che utilizzano sistematicamente contratti di breve durata, in particolare nei comparti delle costruzioni, dell’alloggio e ristorazione e delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, in larga misura indipendentemente dalla stagionalità dell’attività.” (pag. 109) 

Aggiungo qui un dettaglio interessante, taciuto dalla discussione pubblica: il recente Rapporto annuale sulle Comunicazioni obbligatorie ci informa che il 43% dei rapporti trasformati viene licenziato entro i successivi 24 mesi, confermando così che il costo implicito dei licenziamenti non agisce più da dissuasore di un lavoro stabile. 

Per completare il quadro occorre considerare il lavoro non subordinato, su cui molto ha scritto Adalberto Perulli. La sua argomentazione è chiara: smetterla di forzare in ogni modo la norma con l’obiettivo di ricondurre tutto alla chiave della subordinazione, e invece promuovere una cittadinanza del lavoratore riconosciuta a prescindere dallo status di dipendente; ritorna qui l’eco dell’articolo 35 della Costituzione (“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme”), e si apre un capitolo di grandissimo interesse sull’universalità delle tutele, in linea con la Carta dei Diritti universali delle lavoratrici e dei lavoratori, elaborata dalla CGIL nel 2016, il cui senso era proprio quello di assicurare a tutti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, una effettiva titolarità dei diritti, vecchi e nuovi. Aggiungo un elemento assente nella Carta dei diritti e frutto di un’ulteriore avanzamento dell’elaborazione della Cgil e delle forze progressiste: il salario minimo, che nella formulazione nella proposta di legge popolare non riguarda solo l’obbligo di una retribuzione non inferiore a quanto previsto dai CCNL sottoscritti dai soggetti comparativamente più rappresentativi (e comunque mai sotto i famosi €9 orari), ma estende tale obbligo ai rapporti di collaborazione riferendo il compenso – “equo” – al lavoratore subordinato comparabile. 

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Fonte: Il Menabò di Etica ed Economia


Autore: 
Claudio Treves

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Articolo tratto interamente da 
Il Menabò di Etica ed Economia


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