Articolo da CRS - Centro per la Riforma dello Stato
La separazione tra magistratura giudicante e requirente, insieme alla trasformazione del CSM in tre nuovi organi di controllo, minerebbe l’autorevolezza della magistratura e la sua attitudine a non farsi condizionare dal potere politico. Votare No significa arginare l’ennesima erosione della democrazia costituzionale e della protezione dei diritti.
Intervento al seminario del 30 gennaio 2026 “Controriforma della magistratura Anatomia di una svolta autoritaria”, organizzato da CRS, Fondazione Basso e Salviamo la Costituzione, per la presentazione del volume collettaneo a cura di Antonello Ciervo e Giovanni Russo Spena (Left 2025).
1. Con il prossimo referendum costituzionale ci troveremo difronte a un bivio e chi si fermerà a guardare dove vanno i più, senza avere una propria bussola per prendere posizione, rischia di ritrovarsi in un paese meno democratico.
Già ora la nostra democrazia è in sofferenza: i diritti sociali (lavoro, scuola, sanità, assistenza e previdenza) sono percepiti come privilegi; i diritti politici sono deformati dalle pretese della governabilità; le libertà, a cominciare da quella personale, sono sempre più schiacciate da nuovi reati e nuove aggravanti; la partecipazione attiva e l’organizzazione sociale sono guardate con sospetto, se non proprio criminalizzate, per lo meno svilite come da ultimo ha fatto la sentenza del TAR sul ricorso dei promotori della raccolta popolare delle firme per il referendum.
Ora in discussione è la garanzia stessa di tutti i nostri diritti costituzionali, garanzia offerta dalla c.d. riserva di giurisdizione per la loro compressione: solo un giudice terzo e imparziale, precostituito e soggetto soltanto alla legge può, con atto motivato, limitare i nostri diritti.
Di fronte a questa compressione dei diritti molti lamentano malagiustizia ma molti confidano ancora nella giustizia:“Ci sarà pure un giudice a Berlino”! È un modo di dire che indica la fiducia nell’esistenza di una giustizia imparziale, capace di correggere abusi di potere anche quando le istituzioni sono corrotte. Allora però il sovrano era Federico II, quel Grande che riparò l’ingiustizia subita dal mugnaio Arnold, a cui un signorotto aveva deviato l’acqua necessaria al suo mulino.
La lesione dei diritti è uno dei motivi per cui sempre più si affida la giustizia, anche quella sociale, al giudice. Chi rivendica diritti spesso è pure consapevole che l’accertamento giudiziale non esaurisce affatto la nostra pretesa di verità e di giustizia, che è un’esigenza più profonda e più ampia del mero ristoro eventualmente ricevuto. Il giudice, però, può essere una spina nel fianco per le istituzioni che quella giustizia, financo sociale, non cercano o non riescono ad assicurare – come i giudici di Berlino di cui sopra – o può rafforzare la posizione dei più potenti, come i giudici locali che non protessero Arnold.
Storicamente il diritto tutto e, quindi, anche la giustizia infatti possono essere uno “strumento di governo” nelle mani dei potenti, l’utile del più forte, come sosteneva il sofista Trasimaco ne La Repubblica di Platone. Ora, però, non siamo nel V secolo a.C., ma in quel 2026 nel corso del quale festeggeremo gli ottant’anni della Repubblica italiana, che si fonda sulla Costituzione approvata dall’Assemblea costituente eletta nel giorno stesso della sua nascita.
È quella Costituzione che ancora una volta si vuole modificare.
Dobbiamo chiederci chi, come e perché vuole modificare la Costituzione che più di ogni altra è stata pensata, elaborata e scritta per prevenire e ridurre il rischio che possa riaffermarsi un regime come quello fascista, sconfitto solo con enormi sacrifici.
2. Il “chi” purtroppo stride con la storia del costituzionalismo democratico moderno che nasce con l’idea che siano i governati a dare la Costituzione ai governanti e non il contrario. Viceversa l’iniziativa della revisione costituzionale in corso è governativa.
Non è la prima volta che accade, peraltro a opera di governi di orientamento politico non coincidente, ma quei precedenti bloccati dai referenda costituzionali del 2006 e del 2016 costituiscono la più forte riprova della crisi della democrazia costituzionale. Molte voci ricordano le sagge parole di Calamandrei sui necessari banchi vuoti del Governo in sede di discussione di revisioni costituzionali, non prendendo egli neanche in considerazione la paradossale ipotesi, che l’iniziativa di mettere mano alla Costituzione potesse partire dall’organo che rappresenta la sola maggioranza parlamentare.
Inedito, però, è il procedimento successivo di formazione della legge Meloni-Nordio che per la prima volta nella storia della Repubblica ha visto un Parlamento quale mero organo di ratifica, non solo delle leggi ordinarie, ma financo su quelle costituzionali. Questa autoumiliazione dell’organo della rappresentanza politica è la riprova della profonda crisi delle forme di esercizio della sovranità popolare come delineate dalla nostra Costituzione.
D’altra parte, quando il sistema elettorale mira ad attribuire alla minoranza relativa (nel caso di specie pari al 40 per cento del 67 per cento dell’elettorato che è andato a votare nel 2022) un numero di seggi parlamentari superiori alla maggioranza assoluta dei membri delle Camere, vuol dire che la crisi della rappresentanza politica è perseguita dalle stesse sedi della rappresentanza.
Così periodicamente ci ritroviamo nell’incresciosa situazione in cui la Legge fondamentale dell’intero popolo è rimessa alla volontà della minoranza più forte che è in grado di controllare le istituzioni.
3. Sebbene la forma come procedimento sia parte integrante della sostanza delle questioni, vediamo più da vicino “come” vogliono cambiare la Costituzione. Anche qui è doveroso prestare attenzione alla forma della revisione che interviene su un testo scritto e perfezionato da filologi del calibro di Concetto Marchesi nel 1947.
Sebbene la revisione costituzionale sia intitolata Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, dai suoi stessi proponenti è definita sulla “separazione delle carriere”. Questo (infondato, come vedremo) messaggio – “stiamo separando quello che prima era un indistinto” – non giustifica l’ossessivo inserimento in Costituzione per ben otto volte dell’aggettivo giudicante/i e per altrettante otto quello di requirente/i. Tutto il nuovo testo, d’altra parte, risulta ridondante e prolisso: non solo incide su ben sette articoli della Costituzione ma, per limitarsi al solo nuovo art. 105, si passerebbe a ben 2200 battute a fronte delle originarie 202.
Se il tono denuncia la cultura costituzionale sottostante per cui la Costituzione è svilita a legge come le altre, il testo è prolisso anche perché moltiplicatore di organi e cariche perché da un solo organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio Superiore della Magistratura se ne creerebbero ben tre: un CSM giudicante, uno requirente e l’Alta Corte disciplinare.
Questa scelta, che appare decisamente anomala in un contesto nel quale si perseguono da decenni ovunque e senza adeguata riflessione l’accorpamento e la semplificazione di qualunque organo, ha come conseguenza certa quella di offrire a molte più persone di sedere in una sede di rilevanza costituzionale. Si tratta di un indizio sulle ragioni profonde che muovono il governo revisore.
4. Ora cerchiamo di capire il “perché” sarebbe necessario cambiare la Costituzione.
È indiscusso che questa riforma non realizzi il compito che spetta al Ministro della giustizia di organizzare la giustizia: aumentare magistrati e personale, rafforzare le loro dotazioni ed evitare di rallentare ulteriormente la giustizia estendendo senza limiti le fattispecie di reato in nome di un “simbolico securitario” tanto disfattista rispetto ai problemi reali quanto repressivo del disagio e del dissenso. Certamente la depenalizzazione dell’abuso di potere non controbilancia i circa 50 nuovi reati introdotti negli ultimi anni.
L’obiettivo dichiarato della menzionata separazione delle carriere è creare un “giudice davvero terzo” rispetto alla pubblica accusa, più indipendente perché meno influenzato dalla potenziale “vicinanza di categoria” con i pubblici ministeri.
È un dato di diritto e di fatto, però, che la separazione delle funzioni svolte dai magistrati sia già realtà: la lettera della legge Cartabia e i numeri dimostrano che i vasi comunicanti tra requirenti e giudicanti siano irrisori, coinvolgendo appena l’1 % dei magistrati.
Non si tratta, dunque, di mera separazione delle carriere intese come funzioni, ma di una perseguita netta separatezza tra giudicanti e requirenti fino a mettere in discussione l’unitarietà della magistratura voluta dal Costituente per favorire la cultura della giurisdizione come garanzia dei nostri diritti.
La Costituzione, infatti, al terzo comma dell’art. 107 recita e continuerebbe a recitare che «i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni». È chiaro il tono limitativo di questa norma in quel «soltanto».
Di cosa aveva paura il Costituente scrivendo quel «soltanto»?
Certamente dell’assetto piramidale della magistratura dello Stato liberale poi divenuto fascista a favore, invece, della sua trasformazione in quell’attuale potere diffuso in cui è espunto il principio gerarchico a favore dell’eguaglianza tra giudici: ciascun giudice esprime la volontà definitiva del potere giudiziario senza dover render conto a superiori gerarchici.
Il Costituente aveva paura, però, anche della separatezza dei pubblici ministeri dal resto della magistratura, separatezza tipica dello Stato liberale e perfettamente funzionale ai propositi totalitari del regime fascista: il Governo, tramite il Ministro Guardasigilli, governava la carriera e l’organizzazione della magistratura con una influenza diretta sul merito delle decisioni giudiziarie ma il pubblico ministero era addirittura soggetto alla “direzione” del Ministro della Giustizia.
Ecco com’è la giustizia come strumento di governo di cui parlava Trasimaco.
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Fonte: CRS - Centro per la Riforma dello Stato
Autore:
Laura Ronchetti
Licenza: 
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Articolo tratto interamente da CRS - Centro per la Riforma dello Stato







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