Articolo da Agenda17
Il Senato ha rinviato al 10 febbraio la discussione della modifica all’articolo del Codice penale italiano relativo al crimine di violenza sessuale, approvata dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2025. La modifica puntava a introdurre il concetto di consenso “libero e attuale”, ovvero espresso come libera manifestazione della volontà e che restasse valido per tutta la durata di uno specifico atto sessuale. Tuttavia, durante la discussione alla Commissione Giustizia del Senato, il testo è stato riformulato mettendo al centro il dissenso della persona e non l’assenza di consenso.
Il dibattito sull’introduzione del concetto di consenso nella legge contro lo stupro si estende ben oltre l’Italia. La stessa Unione europea (Ue) nel 2024 ha provato a includerlo senza successo nella Direttiva sulla lotta alla violenza di genere, a causa dell’opposizione di alcuni Stati membri.
Questo nonostante mediamente in Ue una donna su sei abbia subito uno stupro o un’altra forma di violenza sessuale nel corso della vita e i tassi di segnalazione o richiesta di supporto rimangano bassi, secondo la “Eu gender-based violence survey” dello European Institute for Gender Equality (EIGE) realizzata tra il 2020 e il 2024: tra le donne che hanno subito violenza fisica o sessuale, solo una su cinque si è rivolta a servizi sociali o sanitari, solo una su sette ha denunciato alla polizia e solo una su quindici ha contattato un centro specializzato di supporto per le sopravvissute a violenza.
Dal modello vincolato a quello consensuale: i Paesi Ue si muovono in ordine sparso
In mancanza di una definizione comune, i Paesi dell’Ue adottano tre differenti modelli nelle leggi contro lo stupro. Il primo è il modello vincolato, che definisce il reato solo in presenza di violenza, minaccia, costrizione, abuso di autorità o inganno. È la legge attualmente in vigore in Italia dal 1996, quando lo stupro passò dall’essere reato contro la morale a reato contro la persona.
Il problema è che questo modello non considera quella che diversi studi internazionali hanno scoperto essere una reazione abbastanza comune alla violenza sessuale, ovvero il “congelamento”, quando la vittima si immobilizza fisicamente e psicologicamente e non riesce a reagire, a volte anche per paura di subire ulteriori danni. Non sono considerati inoltre i casi in cui la vittima è incosciente perché sotto l’effetto di alcool, droghe o farmaci.
Per questo, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) definisce lo stupro come “rapporto sessuale senza consenso”. Dopo la sua entrata in vigore nel 2014, diversi Paesi dell’Ue hanno quindi modificato la propria legislazione verso il modello consensuale limitato/del dissenso (“no significa no”) o verso il modello consensuale puro (“solo sì significa sì”).
La Germania, ad esempio, si è orientata verso il modello del dissenso, che tuttavia rischia comunque di escludere i casi precedenti poiché la persona sopravvissuta dovrebbe dimostrare di aver dato un rifiuto esplicito. L’Austria distingue tra reato di violazione dell’autodeterminazione sessuale, in presenza di dissenso, e reato di stupro, in presenza dell’uso della forza. Il Portogallo e la Grecia distinguono tra stupro in assenza di consenso e stupro con minaccia o violenza.
Ma il modello che più rispetta la Convenzione di Istanbul è quello “solo sì e sì”, adottato, tra gli altri, dalla Svezia nel 2018, dalla Slovenia nel 2021, dalla Spagna nel 2022 e, da ultimo, dalla Francia nell’ottobre 2025. In particolare, secondo la nuova legge francese, il consenso deve essere libero (ovvero senza coercizione), informato (quindi non può essere dato sotto l’effetto di droghe o in stato di vulnerabilità), specifico per un singolo atto sessuale e revocabile.
Anche in Italia, dove è tuttora in corso la riforma verso il modello consensuale, la Corte di cassazione ha già in alcune sentenze superato la legge, introducendo la nozione di consenso. La riforma della legge potrebbe risolvere in parte il problema dell’alto tasso di archiviazione delle denunce per violenza sessuale: nel nostro Paese infatti, secondo l’Istituto nazionale di statistica (Istat), solo poco più della metà dei procedimenti definiti in Procura portano all’avvio dell’azione penale.
L’Ue non riesce ad approvare una definizione comune di stupro basata sul consenso
A maggio del 2024 il Consiglio dell’Ue ha approvato la Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Pur stabilendo che in tutti gli Stati membri diventino reato le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e le forme di violenza di genere digitali, dal testo finale è stata esclusa la definizione comune di stupro presente nella proposta iniziale.
La proposta della Commissione europea definiva lo stupro come atto sessuale non consensuale, ovvero compiuto senza il consenso volontario della persona o sfruttandone l’incapacità di esprimere la propria libera volontà; specificava inoltre che l’assenza di consenso non poteva essere contestata sulla sola base del silenzio della persona o dell’assenza di resistenza.
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Fonte: Agenda17
Autore: Valeria Vanzani
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Articolo tratto interamente da Agenda17







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