sabato 5 aprile 2025

Verso i referendum



Articolo da Volere la luna

I referendum su lavoro e cittadinanza che si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno rappresentano una straordinaria occasione di partecipazione democratica in questo periodo difficile, in cui disaffezione e rassegnazione sembrano prevalere nella popolazione, impaurita dai venti di guerra e dall’aggravarsi della crisi economica che colpisce pesantemente le sue fasce più deboli. Come scrive efficacemente Domenico Gallo «oggi ci troviamo di fronte all’impennata di un processo di destrutturazione dei valori della democrazia che è iniziato da molto tempo, trainato dai poteri finanziari globali che hanno preso di mira insieme la democrazia e i diritti dei lavoratori» (https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2025/04/01/5-referendum-per-la-salute-della-democrazia/). Destrutturazione della democrazia e attacco ai diritti e alle condizioni materiali dei lavoratori sono infatti due facce della stessa medaglia, e pertanto, come conclude l’Autore, «il voto di ogni elettore conta veramente e può scompaginare i piani che puntano a sovvertire la democrazia che ci è stata consegnata dai nostri padri». Ancora una volta il movimento dei lavoratori offre dunque a tutti una grande opportunità per sostenere la nostra democrazia in crisi, come storicamente già avvenne in altri momenti cruciali della vita del Paese, e la partita che si gioca riguarda pertanto ognuno di noi, senza distinzione alcuna.

I referendum che si celebreranno l’8 ed il 9 giugno sono cinque. Ai quattro quesiti sul lavoro si aggiunge infatti un quinto referendum sulla cittadinanza, altrettanto importante anche perché favorisce l’inclusione dei lavoratori immigrati nel mondo del lavoro e in genere nella vita del Paese. Qui, peraltro, mi limito ai quattro referendum sul lavoro promossi dalla CGIL, che hanno raccolto oltre quattro milioni di firme, ben oltre il numero richiesto per l’avvio dell’iter della consultazione popolare.

Nella selezione dei quesiti si è dovuto fare i conti con alcuni problemi tecnici di non poco conto, a partire dal fatto che nel nostro ordinamento questo tipo di referendum è solo abrogativo e non anche propositivo: può cioè consentire la cancellazione di norme, ma non l’introduzione di disposizioni nuove. Pertanto i quesiti dovevano essere il più possibile chiari e lineari, e non eccessivamente “manipolativi” della disposizione di legge considerate, pena il rischio di declaratoria di inammissibilità da parte della Corte costituzionale, come avvenne nel 2017 con il quesito proposto sempre dalla CGIL sui licenziamenti. La selezione e la stesura tecnica dei quesiti – il cui fattore unificante è quello di contrastare la precarietà e di rafforzare la sicurezza sul lavoro – è stata stavolta premiata, posto che essi sono stati tutti dichiarati ammissibili dalla Corte, con altrettante decisioni che confermano non solo la coerenza tecnica dei singoli quesiti, ma anche la loro valenza sul piano delle conseguenze pratiche in caso di vittoria dei si.

Con il primo quesito, quello che tocca il tema politicamente più sensibile, si chiede l’abolizione integrale del decreto legislativo n. 23 del 2015 (emanato in attuazione del cosiddetto “Jobs Act” del Governo Renzi), con il quale si sono privati della copertura dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori i nuovi assunti, garantendo loro una tutela meramente economica, e non più reintegratoria, nella gran parte dei licenziamenti e soprattutto in quelli motivati da ragioni economiche. Poiché tutti i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 sono molto meno garantiti di quelli che ancora godono delle tutele dell’art. 18, sanare questo vulnus ingiustificato andrebbe indubbiamente nella direzione non solo della lotta alla precarietà ma anche in quella della ricomposizione del mondo del lavoro. Alcune voci sostengono che questo referendum sarebbe ormai inutile alla luce delle modifiche contenute nel “Decreto dignità” del Governo Conte, e soprattutto delle sentenze nel frattempo emanate dalla Consulta con le quali si ridimensiona il progetto renziano, modificando significativamente il contratto a tutele crescenti e avvicinando di nuovo la disciplina dei licenziamenti al modello dell’art. 18. Ciò, peraltro, non fa che confermare che quel progetto era fortemente viziato dal punto di vista della coerenza con i principi costituzionali (cosa che queste voci critiche, in passato, si guardavano bene dall’affermare). Mentre, da un altro lato, la cosa è vera soltanto in parte perché ottenere la reintegrazione rimane più complicato soprattutto nei licenziamenti economici, e comunque i risarcimenti liquidati dai giudici, specie per chi non vanta un’anzianità di servizio rilevante, sono ancora di molto inferiori a quelli che spetterebbero ove si applicasse l’art. 18. Del resto, se fosse vero che l’apparato sanzionatorio del decreto legislativo n. 23/2015 è equivalente, e in alcuni casi più incisivo, rispetto all’art. 18, questi critici dovrebbero essere i primi a recarsi a votare per ottenere il ripristino dell’art. 18 anche per i nuovi assunti!

Il secondo quesito si rivolge in particolare ai lavoratori e lavoratrici delle piccole imprese, che, nel caso in cui il licenziamento venga dichiarato illegittimo dal giudice, godono soltanto di una modestissima tutela puramente indennitaria (da un minimo di tre a un massimo di sei mensilità). Per varie ragioni, che sarebbe troppo lungo esporre in questa sede, si è presa la decisione di evitare di estendere l’applicazione della tutela reintegratoria alle piccole imprese e si è invece preferito rafforzare la tutela indennitaria. In quest’ottica, il quesito punta all’abrogazione del tetto massimo delle sei mensilità, lasciando così al giudice la possibilità di liquidare un risarcimento più congruo, anche in relazione alla dimensione economica del datore di lavoro.

Nel terzo quesito, si affronta più direttamente il tema della lotta alla precarietà, andando ad incidere sulla disciplina del contratto a termine, tipologia contrattuale mediante la quale ormai avviene la maggior parte delle assunzioni, anche nel caso in cui le esigenze di personale abbiano carattere strutturale. Per realizzare l’obiettivo di ricondurre il contratto a termine a reali esigenze di temporaneità, nel quesito si richiede la reintroduzione delle cosiddette “causali” (cioè esigenze di carattere necessariamente temporaneo regolate dalla contrattazione collettiva) sin dal primo contratto, mentre la disciplina attuale non pone vincoli nei primi 12 mesi.

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Fonte: Volere la luna

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Articolo tratto interamente da Volere la luna


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