Articolo da Sbilanciamoci.info
È l'ala più precaria dei contratti precari ed è in grande espansione. I voucher erano nati per combattere il dilagare del lavoro nero e sono diventati la nuova frontiera della precarietà. Nei primi otto mesi del 2015 sono stati venduti più di 71 milioni di buoni lavoro, con un aumento del 73% rispetto allo stesso periodo del 2014
I buoni lavoro (voucher) sono stati introdotti in
Italia nel 2003 dalla “Legge Biagi” e dall’art 70 e successivi del
D.Lgs. n. 276/03 come forma di remunerazione delle prestazioni
lavorative considerate accessorie, in quanto svolte in modo saltuario e
occasionale, e come tali non riconducibili a contratti di lavoro.
L’intento principale era quello di favorire, in questi ambiti,
l’emersione del lavoro nero. Questa scheda intende ricostruire
brevemente l’evoluzione della normativa sui buoni lavoro e,
successivamente, presentare i dati più recenti a disposizione
sull’utilizzo dei buoni lavoro. Anticipando le conclusioni, ciò cui
stiamo assistendo è un’incessante crescita dei buoni che può essere
spiegata da almeno due fattori: da un lato, la continua liberalizzazione
delle possibilità di utilizzo dello strumento (sia in termini di
settori, sia in termini di platea dei potenziali prestatori di lavoro
occasionale); dall’altro, l’aggravarsi della crisi occupazionale. Al
fine di tamponare l’esodo verso la disoccupazione, si è dato vita a una
tipologia lavorativa altamente flessibile e a basso costo, in modo da
permettere alle aziende di impiegare i lavoratori come vero e proprio
fattore variabile e senza alcun vincolo rispetto alle esigenze
produttive. La crisi, d’altro canto ha anche reso i lavoratori più
fragili e, di conseguenza, maggiormente disposti ad accettare contratti
altamente precari, in termini di retribuzione, stabilità delle
prestazioni e copertura contributiva.
Uno sguardo alla normativa
Come appena richiamato i buoni lavoro nascono nel 2003 con la “Legge Biagi” e l’art 70 e successivi del D.Lgs. n. 276/03. In questo contesto, le prestazioni di lavoro accessorio erano circoscritte a un numero limitato di settori (piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e anziani; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà) e a un gruppo ristretto di potenziali prestatori (disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro). Gli importi massimi che avrebbero potuto essere percepiti con lo strumento del voucher non potevano superare i 5000 euro nel corso di un anno solare (la soglia era limitata a 3000 euro per i percettori di strumenti di sostegno al reddito ed elevata a 10000 euro per prestazioni svolte all’interno dell’impresa familiare). Il valore nominale di ciascun buono era fissato al netto degli oneri assicurativi e Inps a 5,8 euro, lasciando alla contrattazione tra le parti la definizione della durata della prestazione coperta da ciascun buono; inoltre, l’attività per un unico committente non poteva superare i trenta giorni nell’arco dell’anno solare.
Nonostante l’intenzione da parte del legislatore fosse quella di favorire l’emersione del lavoro nero a carattere saltuario, il sistema dei buoni lavoro rimase inapplicato fino al 2008, quando si avviò la sperimentazione “nell’ambito dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario”. In quell’occasione, fu modificato il valore nominale del voucher in 10 euro (al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore), valore ritenuto coerente con la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore agricolo. Tuttavia, già ad agosto 2008 (L.n.133), il governo Berlusconi ristabilì la sfera di applicazione dei voucher ai settori già previsti dalla legge Biagi e ribadì che le attività di lavoro occasionale non avrebbero dato diritto alle tutele per malattia, maternità e disoccupazione, né agli assegni familiari.
La spinta a una maggiore liberalizzazione dei voucher si rafforzò nel 2009 (D.L. n. 5) quando fu ampliata la platea dei potenziali prestatori di lavoro accessorio (a casalinghe, pensionati e studenti)si aggiunsero i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, che possono ora svolgere tali attività in tutti i settori con un limite di importo annuo di 3000 euro). Si chiarì, inoltre, che le prestazioni accessorie non consentivano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. I settori di applicazione vennero ampliati includendo tra gli altri anche gli enti locali.La legge del 2009 segnò un vero cambio di passo che palesò un cambiamento radicale della concezione del lavoro accessorio. Se l’occupazione cominciava a mostrare i primi segnali di allarme, la diffusione dei voucher iniziava il suo, ad oggi ininterrotto, corso di forte espansione: i buoni lavoro acquistati passano, infatti, dai cinquecentomila nel 2008 a 2,7milioni nel 2009.
Alle disposizioni precedenti, si aggiungono quelle inserite nella legge Finanziaria del 2010, che include anche i lavoratori part-time tra i potenziali prestatori di lavoro accessorio occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, prevedendo unicamente l’impossibilità di svolgere tale attività presso il datore di lavoro titolare del contratto in vigore. Decadde inoltre il limite temporale dei trenta giorni presso lo stesso datore, che aveva generato non poche difficoltà interpretative. In seguito a queste modifiche normative, i buoni venduti nel 2010 e 2011 crebbero, rispettivamente, a 9.7 e 15.3 milioni.
Un altro momento di svolta è la riforma Fornero del 2012, che sancì la definitiva liberalizzazione dello strumento, estendendone l’applicazione a tutti i settori, anche se introdusse alcune restrizioni: il valore nominale dei buoni (pari a 10 euro) venne ancorato alla retribuzione oraria (fatto salvo per il settore agricolo) e venne introdotto il limite di 2000 euro quale reddito annuo percepibile dal lavoratore da ogni singolo committente, se commerciante o professionista. Fra il 2012 e il 2014 il numero di voucher venduti crebbe ulteriormente, da quasi 24 milioni nel 2012 a 69 milioni del 2014.
Da ultimo, il Jobs Act ha aumentato il tetto massimo di reddito annuo percepibile, che passa da 5000 a 7000 euro (mantenendo però pari a 3000 e 2000 euro, rispettivamente, i limiti per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito e per chi lavora in monocommittenza per commercianti e professionisti a duemila euro). E’ stata inoltre confermata l’ineleggibilità per forme di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, malattia e maternità.
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Articolo tratto interamente da Sbilanciamoci.info
Uno sguardo alla normativa
Come appena richiamato i buoni lavoro nascono nel 2003 con la “Legge Biagi” e l’art 70 e successivi del D.Lgs. n. 276/03. In questo contesto, le prestazioni di lavoro accessorio erano circoscritte a un numero limitato di settori (piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e anziani; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà) e a un gruppo ristretto di potenziali prestatori (disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro). Gli importi massimi che avrebbero potuto essere percepiti con lo strumento del voucher non potevano superare i 5000 euro nel corso di un anno solare (la soglia era limitata a 3000 euro per i percettori di strumenti di sostegno al reddito ed elevata a 10000 euro per prestazioni svolte all’interno dell’impresa familiare). Il valore nominale di ciascun buono era fissato al netto degli oneri assicurativi e Inps a 5,8 euro, lasciando alla contrattazione tra le parti la definizione della durata della prestazione coperta da ciascun buono; inoltre, l’attività per un unico committente non poteva superare i trenta giorni nell’arco dell’anno solare.
Nonostante l’intenzione da parte del legislatore fosse quella di favorire l’emersione del lavoro nero a carattere saltuario, il sistema dei buoni lavoro rimase inapplicato fino al 2008, quando si avviò la sperimentazione “nell’ambito dell’esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario”. In quell’occasione, fu modificato il valore nominale del voucher in 10 euro (al lordo degli oneri contributivi a carico del lavoratore), valore ritenuto coerente con la media oraria delle retribuzioni nel 2007 nel settore agricolo. Tuttavia, già ad agosto 2008 (L.n.133), il governo Berlusconi ristabilì la sfera di applicazione dei voucher ai settori già previsti dalla legge Biagi e ribadì che le attività di lavoro occasionale non avrebbero dato diritto alle tutele per malattia, maternità e disoccupazione, né agli assegni familiari.
La spinta a una maggiore liberalizzazione dei voucher si rafforzò nel 2009 (D.L. n. 5) quando fu ampliata la platea dei potenziali prestatori di lavoro accessorio (a casalinghe, pensionati e studenti)si aggiunsero i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, che possono ora svolgere tali attività in tutti i settori con un limite di importo annuo di 3000 euro). Si chiarì, inoltre, che le prestazioni accessorie non consentivano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. I settori di applicazione vennero ampliati includendo tra gli altri anche gli enti locali.La legge del 2009 segnò un vero cambio di passo che palesò un cambiamento radicale della concezione del lavoro accessorio. Se l’occupazione cominciava a mostrare i primi segnali di allarme, la diffusione dei voucher iniziava il suo, ad oggi ininterrotto, corso di forte espansione: i buoni lavoro acquistati passano, infatti, dai cinquecentomila nel 2008 a 2,7milioni nel 2009.
Alle disposizioni precedenti, si aggiungono quelle inserite nella legge Finanziaria del 2010, che include anche i lavoratori part-time tra i potenziali prestatori di lavoro accessorio occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, prevedendo unicamente l’impossibilità di svolgere tale attività presso il datore di lavoro titolare del contratto in vigore. Decadde inoltre il limite temporale dei trenta giorni presso lo stesso datore, che aveva generato non poche difficoltà interpretative. In seguito a queste modifiche normative, i buoni venduti nel 2010 e 2011 crebbero, rispettivamente, a 9.7 e 15.3 milioni.
Un altro momento di svolta è la riforma Fornero del 2012, che sancì la definitiva liberalizzazione dello strumento, estendendone l’applicazione a tutti i settori, anche se introdusse alcune restrizioni: il valore nominale dei buoni (pari a 10 euro) venne ancorato alla retribuzione oraria (fatto salvo per il settore agricolo) e venne introdotto il limite di 2000 euro quale reddito annuo percepibile dal lavoratore da ogni singolo committente, se commerciante o professionista. Fra il 2012 e il 2014 il numero di voucher venduti crebbe ulteriormente, da quasi 24 milioni nel 2012 a 69 milioni del 2014.
Da ultimo, il Jobs Act ha aumentato il tetto massimo di reddito annuo percepibile, che passa da 5000 a 7000 euro (mantenendo però pari a 3000 e 2000 euro, rispettivamente, i limiti per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito e per chi lavora in monocommittenza per commercianti e professionisti a duemila euro). E’ stata inoltre confermata l’ineleggibilità per forme di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, malattia e maternità.
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Fonte: Sbilanciamoci.info
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Articolo tratto interamente da Sbilanciamoci.info
Sono passato per augurarti una buona serata.
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