Articolo da Effimera
Poiché il lavoro vivo – mediante lo scambio tra capitale e operai – è incorporato al capitale e appare come un’attività che gli appartiene, tutte le forze produttive del lavoro sociale, non appena ha inizio il processo lavorativo, si presentano come forze produttive del capitale, esattamente nello stesso modo in cui la forma generalmente sociale del lavoro appare nel denaro come qualità di una cosa.
Karl Marx
(Manoscritto economico 1861-1863; in Opere, vol. 37, pag. 48, Milano, 2023)
L’art. 1 della Costituzione italiana in vigore dal 1 gennaio 1948 , nel comma di apertura dell’intero testo, contiene un principio racchiuso nella sintesi finale di una discussione molto accesa e approfondita: una repubblica democratica fondata sul lavoro. Non uno stato dei lavoratori (come avrebbero voluto le componenti legate alle varie correnti del socialismo) e neppure poggiato sulla collaborazione fra le classi sociali (come da tradizione liberale o corporativa-cattolica); la colonna portante del compromesso raggiunto per avviare la ricostruzione post-bellica era semplicemente il lavoro, nella sua interezza, senza ulteriori specificazioni. Il testo proposto dai socialcomunisti (Togliatti e Nenni) fu bocciato di misura (239 voti contro 227) nonostante la conversione dei repubblicani di Ugo La Malfa; con più ampio divario furono respinte le proposte liberalconservatrici. Lo stallo venne superato su proposta, fra gli altri, di Aldo Moro e Amintore Fanfani, autori della stesura approvata dall’Assemblea Costituente il 22 marzo 1947, con acclamazione generale.
Il lavoro nella Costituzione
L’omissione di ulteriori chiarimenti non fu casuale, era il frutto di un accordo fra le diverse forze politiche presenti nell’assemblea costituente, con espressa esclusione dei nostalgici da quello che venne definito arco costituzionale (oggi non esiste più, gli ex fascisti sono da tempo dentro la maggioranza di governo o, alternativamente, nell’opposizione accettata). Troviamo traccia dell’accordo sul concetto di lavoro in vari articoli della Carta connessi al primo. L’art. 3 comma 2 promuove, programmaticamente, l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non solo dei lavoratori subordinati, non solo degli operai: l’inserimento di quel tutti allargava la cerchia dei destinatari ad artigiani, liberi professionisti, collaboratori autonomi, contadini o allevatori in piccole proprietà senza escludere imprese familiari, dirigenti, commercianti, perfino imprenditori (a volte insigniti dell’onorificenza presidenziale di cavalieri del lavoro ex art. 87).
Per la prima volta, dentro una norma giuridica italiana, il lavoro (compreso quello subordinato, ma non solo quello) viene qualificato come un diritto; ma al tempo stesso, nella previsione del medesimo art. 4, viene definito anche un dovere (e come tale diventa in qualche modo un’aspettativa delle istituzioni, una pretesa dello stato nei confronti del cittadino). Il dovere di svolgere una qualche attività o una funzione (lasciate alla scelta del singolo secondo le sue possibilità) abbraccia un campo più ampio del lavoro ma deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società (e qui fa capolino lo stato etico quale necessaria organizzazione della comunità). L’etica del lavoro innestata nell’ordinamento statuale è il cemento del compromesso costituzionale faticosamente raggiunto: la dottrina sociale corporativa cattolica legata alla Rerum Novarum di Leone XIII, la morale quasi luterana dei liberali e degli azionisti ripresa da Max Weber, la partecipazione alla produzione intesa come redenzione e progresso, caposaldo dell’ideologia socialcomunista.
Il Titolo III (rapporti economici: 35-40) non si discosta da questa concezione del lavoro. Il primo comma dell’art. 35 lo tutela in tutte le sue forme e applicazioni. E, nel quarto comma, riconosce la libertà di emigrazione. Questa libertà è ampia, è un principio, oggi palesemente dimenticato e disatteso, che era alla base del patto sociale postbellico; incontra il solo limite di un eventuale interesse generale, inteso come eccezione alla regola di consentire a chiunque di svolgere un’attività (non solo subordinata) nel territorio scelto, senza dover dare spiegazioni in ordine alla scelta. L’art. 36 è di notevole importanza, qualifica come un diritto non rinunciabile che il corrispettivo del lavoro (qualunque lavoro) sia non solo proporzionato alla quantità e qualità erogata, ma anche (espressamente in ogni caso) sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una norma precettiva, che trova immediata applicazione senza necessità di leggi attuative e che anzi non può essere vanificata neppure da leggi ordinarie (tanto meno da un contratto collettivo di natura privatistica). In applicazione dell’art. 36 la Corte di Cassazione, in ripetute decisioni dell’ultimo triennio, ha disapplicato salari accettati da CGIL-CISL-UIL (non solo da sindacati gialli); si ritiene che la norma, tuttavia, sia valida per il lavoro subordinato (salariato è la definizione contenuta nell’art. 37) perché connessa al tempo e non solo alla qualità (l’art. 36 indica la durata massima della giornata oltre al riposo settimanale e alle ferie). Costituisce, comunque e ancora, l’argine più importante in difesa del salario connesso al lavoro tradizionale; non per caso è costante il tentativo dei governi (da sempre nemici del salario minimo garantito: tutti!) di disinnescare la portata di questo diritto, che ad oggi permane, almeno in astratto. L’articolo 37 afferma la parità di trattamento, a tutela delle donne e dei minori; l’art. 38 garantisce assistenza a chi per età, malattia o infortunio sia inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. A seguire si disciplinano l’organizzazione sindacale (ma l’art. 39 non ha mai trovato dal 1948 applicazione e tutto si mantiene vago) e il diritto di sciopero (nell’ambito delle leggi che lo regolano: dagli anni ’90, al termine del ciclo di lotte operaie, sempre più restrittive).
Il lavoro subordinato nelle norme giuridiche
Nell’Italia repubblicana della Ricostruzione il lavoro subordinato, in particolare quello delle grandi fabbriche, costituiva il cuore dell’economia, sia pubblica (aziende IRI) sia privata (Fiat in testa). Eppure la codificazione giuridica di questo contratto fondamentale per acquisire profitti era avvenuta solo il 16 marzo 1942, mediante l’art. 2094 del codice civile, in piena guerra mondiale. Il subordinato (dirigente, impiegato oppure operaio) era chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. In precedenza il Regio Decreto 692/1923, nel disporre la limitazione della giornata lavorativa normale a 48 ore settimanali per operai e impiegati aveva utilizzato la generica dizione lavoro salariato o stipendiato senza ulteriori specificazioni; peraltro la limitazione non si applicava (Regio Decreto 2657/1923) ad una serie molto ampia di mansioni c.d. discontinue (dal fattorino all’autista, dal cassiere al sorvegliante). La regolamentazione del lavoro subordinato avveniva sul campo, a mezzo soprattutto di contratti collettivi (durante il fascismo avevano forza di legge, non erano solo di natura privatistica). In buona sostanza il contratto di lavoro subordinato veniva lasciato al risultato dei rapporti di forza, con l’esercito e la polizia dalla parte delle imprese per far pendere la bilancia da quel lato.
Non è una caratteristica solo italiana. In Germania, ove pure si sviluppò precocemente la dottrina giuridica giuslavoristica, la definizione di lavoro subordinato è arrivata con il paragrafo 611 a nel nuovo codice civile (anno 2017): un servizio eterodeterminato ed eterodiretto reso a vantaggio di terzi in uno stato di dipendenza personale. Proprio perché, con l’irrompere tumultuoso della rivoluzione industriale ottocentesca, era cambiata la natura stessa della prestazione lavorativa, i nuovi dominatori volevano evitare qualsiasi possibile limite ordinamentale all’ingaggio della manodopera al miglior prezzo. Si acquistavano ore lavorative intese come una merce, al pari delle macchine o dei materiali; l’organizzazione di coloro che cedevano il tempo ad una struttura d’impresa (per spuntare condizioni migliori) veniva qualificata dai giuristi ottocenteschi come una concorrenza sleale. Si trattava di acquisire lavoro salariato (subordinato) in un ambito di mercato libero così da sfruttare al meglio la debolezza di chi, senza retribuzione, non era neppure in grado di sopravvivere. Il quadro tipico della preistoria della subordinazione operaia era l’afflusso degli operai giornalieri, sul piazzale davanti alla fabbrica, in attesa di una chiamata che non sarebbe arrivata per tutti. Venivano abrogate, con il nuovo corso, le tutele delle antiche corporazioni artigianali, travolte e sconfitte dall’arrivo delle macchine; gli statuti che regolavano il lavoro nel settore tessile, nella movimentazione delle merci (specie nei porti), nell’edilizia, nella carpenteria non avevano alcuna efficacia nel nuovo mercato delle ore salariate.
La sostanza contrattuale del lavoro subordinato
In assenza di codificazione e di definizione specifica il lavoro salariato (subordinato) fu ricondotto dai giuristi italiani all’art. 1570 del codice civile sabaudo (1865): la locazione delle opere è il contratto con cui una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa mediante la pattuita mercede. I successivi articoli da 1627 a 1646 fornivano qualche indicazione generale aggiuntiva, sempre in favore di chi acquista il lavoro: possibilità di chiudere anticipatamente il rapporto senza preavviso, ad arbitrio (1641); divieto di invocare aumenti sul concordato (1640), esenzione di responsabilità del committente per mancata retribuzione di tutti gli artefici ingaggiati da un intermediario (1645). La regolamentazione comprendeva sia il lavoro autonomo sia quello reso dalle persone che obbligano la propria opera all’altrui servizio (art. 1627 n. 1); è questo l’ingresso in sordina, nell’ordinamento italiano della nuova era industriale, della prestazione a tempo (a ora o a giornata, comunque per un segmento temporale predefinito). Nel lavoro autonomo (quello che i latini chiamavano locatio operis) il rapporto contrattuale era legato al risultato, a prescindere dal tempo in concreto impiegato per ottenerlo (un intreccio di tempo, professionalità, luogo, cooperazione sociale); nel lavoro subordinato (i latini lo chiamavano locatio operarum) il rapporto contrattuale è invece legato essenzialmente alla frazione temporale richiesta dall’imprenditore e inserita nella struttura (normalmente una fabbrica) di un altro, diverso dal lavoratore, che decide come (e con quale scopo) utilizzare ciò che ha comperato (materiale, macchine, lavoro). Nel lavoro subordinato si crea una separazione fra chi materialmente produce e il prodotto dell’attività (alienazione); questa separazione divenne via via più accentuata nel corso degli anni, con la diffusione dei meccanismi di assemblaggio e delle catene di montaggio in epoca fordista. La vita del subordinato a sua volta viene separata in due parti ben delineate, che segnano un preciso periodo storico: tempo libero e tempo lavorato. Questo rapporto contrattuale viene riassunto con efficacia da un detto popolare in vernacolo: attacca ‘o ciuccio addò vo’ ‘o padrone.
Il corpo nel lavoro subordinato
Il fondatore del diritto del lavoro in Italia è il milanese Lodovico Barassi ((1873-1961) con il testo da lui pubblicato, ancor giovanissimo e tuttavia già ordinario in università, nel 1901. Nella sua costruzione giuridica viene ripresa dal codice, e accettata, l’idea di una locazione (consentire dunque a un terzo l’uso di un bene proprio) della propria energia lavorativa, intesa come un qualche cosa (una merce) di separabile dalla persona; e l’acquirente, per quel periodo concordato, diventava il sovrano assoluto di ciò che aveva contrattualmente acquisito, con il solo limite del rispetto delle leggi, della dignità, della vita. Il lavoratore, come persona, rimaneva libero e titolare di diritti; ma il tempo ceduto non era più suo, l’imprenditore poteva farne quel che gli pareva meglio, con il solo onere di pagare il canone pattuito per l’uso. Proprio come in una casa l’inquilino: non deve materialmente rovinare i locali messi a disposizione, ma, nel periodo concordato, decide come vuole.
Questa concezione liberale e liberista del rapporto lavorativo ebbe un contraddittore in Francesco Carnelutti (1879-1965), noto al gran pubblico come penalista, ma formatosi in materia giuslavoristica (nel 1913 firmò uno dei primi trattati di infortunistica). La critica appare, specie oggi, assai puntuale. Non si poteva accettare una locazione di energia umana perché il deterioramento inevitabile di ogni soggetto messo in attività era incompatibile con l’obbligo di restituzione (tipico di quel contratto); oggetto del contratto, dunque, era da ritenere il corpo fisico, inteso come elemento strutturale diverso dalla personalità del soggetto in cui si incarnava. Il Carnelutti (politicamente monarchico conservatore, ma acuto giurista) aveva colto l’elemento di continuità, dal punto di vista dell’industriale capitalista a cavallo fra i due secoli, fra forme analoghe allo schiavismo, accantonate nel corso dell’Ottocento, e il nuovo libero operaio subordinato: il corpo umano come oggetto del contratto. Si pensi alla servitù della gleba in vigore nella Russia zarista fino al 1861 o agli obblighi di un servo pastore in Sardegna; il corpo era sottoposto a vincolo obbligatorio senza scadenza, il nuovo proprietario della terra (gleba, la zolla) otteneva il trasferimento dei servi, perché era una condizione di nascita, e chi si sottraeva veniva ricondotto a forza nella proprietà fondiaria.
Il liberalismo industriale tolse di mezzo la schiavitù (non del tutto, nelle colonie il lavoro coatto non venne mai meno) ma il nuovo operaio libero sempre del proprio corpo, inteso come merce, doveva far mercato. Cambiava tuttavia la formula contrattuale: corpo e tempo insieme, con un tempo fuori dal lavoro e un tempo dentro il lavoro. Quello dentro il lavoro appartiene al padrone; quello fuori dal lavoro all’operaio, ma con sopravvivenza fisica a suo rischio e pericolo.
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Fonte: Effimera
Autore: Gianni Giovannelli
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Articolo tratto interamente da Effimera
Immagine generata con intelligenza artificiale







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