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venerdì 8 maggio 2026

Meloni sceglie i profitti: schiaffo in faccia a chi lavora


Articolo da L'Ordine Nuovo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due settimane fa il Decreto Lavoro in vista del Primo Maggio, provvedimento per il quale ha investito circa 934 milioni di euro. Si tratta di una legge che si situa coerentemente nel solco tracciato da questo e degli altri esecutivi: il problema del lavoro “povero” viene utilizzato come pretesto per giustificare una pioggia di regali alle imprese, in un disegno che viene accompagnato da regolazioni dei rapporti tra le parti sociali che, pur non spostando di un centimetro i rapporti di forza tra padroni e salariati, vengono propagandati come un rafforzamento delle tutele dei proletari.

Partiamo con la lista delle nuove elargizioni alle imprese:

– si prevede un bonus assunzione per le donne, con esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione di lavoratrici svantaggiate. In aggiunta, per le assunzioni effettuate nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, l’importo mensile può arrivare fino a 800 euro.

– un bonus assunzione per i giovani, ovvero un esonero contributivo del 100% fino a 500 euro mensili per nuove assunzioni di personale sotto i 35 anni. Questo importo può essere elevato a 650 euro nelle regioni del Sud e nelle aree di crisi.

– una ulteriore agevolazione per la stabilizzazione dei giovani, che consiste in un esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro mensili per 24 mesi, anche per la stabilizzazione di contratti a termine. Sono inclusi i contratti stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, della durata massima di 12 mesi, per personale di età inferiore ai 35 anni che non ha mai avuto occupazione stabile in precedenza.

– infine, un bonus assunzioni per la ZES, riservato ai datori di lavoro che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nella ZES unica per il Mezzogiorno, che prevede un esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per l’assunzione di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.

Si tratta dell’ennesimo stanziamento di soldi pubblici, che dirotta quasi un miliardo di euro nelle casse dei padroni invece di aumentare gli stipendi dei lavoratori o essere investiti per assunzioni in servizi pubblici, giustificato come un’“agevolazione” di assunzioni le quali, come dimostrano diversi studi sui passati incentivi, probabilmente sarebbero comunque avvenute.

L’elemento più subdolo del provvedimento è quello che introduce il criterio per la ricezione dei sussidi: lo potranno ottenere solo le aziende che applicano il “salario giusto”, cioè quello che garantisce ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) maggiormente rappresentativi. Questo presenta numerosi problemi e ambiguità, che rendono la norma una certificazione del tasso di sfruttamento esistente, a partire dalla fatto, non affrontato dalla norme, che molti CCNL prevedono paghe orarie estremamente basse: studi recenti indicano che oltre un terzo dei contratti più rappresentativi analizzati (22 su 63) presenta paghe base orarie sotto i 9 euro lordi, includendo anche ratei di 13esima, 14esima e TFR.

In Italia, in ogni caso, la legge stabilisce già che il salario non può essere inferiore ai minimi fissati dai CCNL applicati al settore di appartenenza, che nella stragrande maggioranza dei casi sono quelli di CGIL, CISL e UIL, i sindacati maggiormente rappresentativi – i cui rinnovi peraltro, come vedremo, non sono stati in grado di compensare la perdita di potere d’acquisto dei salari reali negli ultimi 5 anni. Inoltre, la Corte di Cassazione nel 2025 ha già stabilito, nell’ambito degli accordi capestro, che nessun accordo aziendale può legittimare stipendi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale, né per la retribuzione effettiva né per la base di calcolo dei contributi.

Soprattutto, il provvedimento sembra scritto apposta per renderne l’applicazione quasi impossibile, prendendo in considerazione il trattamento economico complessivo, il quale non deve appunto essere «inferiore al trattamento economico complessivo previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni più rappresentative». Ma il trattamento economico complessivo è una misura estremamente diversificata da contratto a contratto, poiché comprende i minimi tabellari (il cosiddetto trattamento economico minimo) più tutte le figure accessorie della retribuzione, dalla tredicesima alla quattordicesima, alle più diverse indennità, al welfare aziendale, ai premi di produttività. Questo significa che mettere a confronto il trattamento economico complessivo di due diversi contratti è un’operazione molto complessa che apre la strada a infiniti contenziosi, che possono giustificare se non, addirittura, legittimare i contratti pirata come “equivalenti” a quelli dei CCNL maggiormente rappresentativi. A tutto ciò si aggiunge il fatto che per ottenere i contributi l’azienda ovviamente dev’essere in regola col fisco e con le normative assunzionali e questo esclude un sacco di lavoratori impiegati nell’economia “grigia” dall’avere alcun beneficio.

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Fonte: L'Ordine Nuovo

Autore:
Domenico Cortese

Licenza: Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

Articolo tratto interamente da
L'Ordine Nuovo

Immagine generata con intelligenza artificiale


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