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mercoledì 20 maggio 2026

20 maggio 1970 – Italia: è approvato lo statuto dei lavoratori (legge 300), la legge che sancisce i diritti dei dipendenti sul luogo di lavoro



Articolo da Wikipedia, l'enciclopedia libera

La legge 20 maggio 1970, n. 300 - meglio conosciuta come statuto dei lavoratori - è una delle normative principali della Repubblica Italiana in tema di diritto del lavoro.

Introdusse importanti e notevoli modifiche sia sul piano delle condizioni di lavoro che su quello dei rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori, con alcune disposizioni a tutela di questi ultimi e nel campo delle rappresentanze sindacali; a oggi di fatto costituisce, a seguito di minori integrazioni e modifiche, l'ossatura e la base di molte previsioni ordinamentali in materia di diritto del lavoro in Italia.

La situazione nel secondo dopoguerra

L'esigenza di una regolazione precisa ed equitativa dei meccanismi del mondo del lavoro crebbe di importanza in particolare a partire dal secondo dopoguerra quando si pose mano alla strutturazione dello stato post-fascista nel nuovo regime democratico, la cui Costituzione al primo articolo conteneva il riferimento al lavoro come punto fondante dell'ordinamento repubblicano (evidenzia il costituzionalista Zagrebelsky che il diritto al lavoro è l'unico diritto esplicitamente enunciato dalla Carta fra i principi fondamentali[1]).

La normativa in tema era insufficiente: vi erano alcuni istituti, come la fissazione di limiti minimi di età per il lavoro minorile in cave e miniere, la riduzione della durata della giornata lavorativa a 11 ore per i minori e a 12 per le donne, il diritto di associazione sindacale e quello di sciopero, le prime normative antinfortunistiche e l'obbligo di forme assicurative (1920), il divieto di mediazione di lavoro[2], ma la normativa fondamentale sul lavoro era contenuta principalmente nel codice civile fascista del 1942.

In quello stesso periodo venne inoltre pubblicata un'inchiesta delle ACLI di Milano intitolata "La classe lavoratrice si difende" che denunciava la condizione di sfruttamento e di discriminazione ideologica dei lavoratori, ponendo il problema della cittadinanza in fabbrica[3]. Poco tempo dopo, nel 1955, il Parlamento promosse un'inchiesta parlamentare sulle "Condizioni di lavoro nelle fabbriche"[4].

Gli anni cinquanta e sessanta videro il picco della trasformazione del lavoro (e della produzione) da rurale in industriale, e i connessi flussi migratori sia verso l'estero che all'interno del territorio italiano; mutarono le proporzioni numeriche fra addetti all'agricoltura (agricoltori) e alla produzione industriale (operai) in senso preponderante a favore di quest'ultima. La crisi del lavoro della terra (dovuta anche alla crescita dei costi di produzione e all'introduzione di macchine) contribuì a rendere disponibile, con la crescente disoccupazione dei braccianti, forza lavoro in quantità senza precedenti e di queste si servirono le nascenti industrie per rastrellare manodopera a basso costo. Sino ad allora la condizione del lavoratore dipendente assomigliava più alle descrizioni siloneggianti dei mille e mille piccoli borghi del contado che costellavano la nazione, nei decenni successivi la figura del lavorante meglio si inquadrò nell'impiegato di concetto (la burocratizzazione di Stato e degli enti costituenti il cosiddetto parastato accolse una grande quantità di addetti) e nell'operaio, che andò a riempire le strutture, costantemente in crescita, di aziende industriali di cui molte ubicate nel Settentrione. Una quota rilevante di occupazione fu offerta anche dall'edilizia, specie nelle grandi città. A tutela di quest'ultimo settore fu varata nel 1960 la norma[5] che vietava l'appalto di manodopera, pratica che aggirava il divieto di caporalato istituzionalizzandolo ad attività aziendale (sebbene la limitazione dell'applicabilità del divieto, escludendola per alcuni settori proprio dell'edilizia, sia stata molto contestata).

Prima del cosiddetto "boom" economico, v'era dunque un'oggettiva sperequazione in favore dei datori di lavoro, ai quali era consentito gestire con agilità i rapporti con il personale, selezionandolo per l'assunzione e gestendolo in seguito con insindacabile riferimento ad assolutamente discrezionali indirizzi aziendali che ben potevano comprendere fattori anche personalistici. In questo contesto sui rapporti di lavoro vi fu contraddittorietà delle pronunce giurisprudenziali, che si trovavano a gestire figure nuove, non di rado di malagevole compatibilità costituzionale o di ardua interpretazione pratica; si richiedeva una soluzione legislativa perché la crescita del contenzioso, che ogni volta e per ogni caso evocava situazioni di grave drammaticità specifica, si nutriva anche di radicati contrasti fra princìpi.

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