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lunedì 15 giugno 2026

Caldo, profitti e caporali: nulla di nuovo sotto il sole



Articolo da Il Manifesto in rete

L’ondata di calore anticipata di fine maggio (ma non chiamiamola eccezionale, i climatologici ci avvertono che è piuttosto la futura, se non già attuale, normalità) ha riproposto il tema sul come affrontare il rischio calore, legato o meno all’irradiazione solare che sia; quindi non solo per chi lavora all’aperto, ovviamente più esposto, ma per qualunque lavoratrice/lavoratore. 

Sul punto ricordo come si pubblicò un articolo il 31 luglio 2025 (https://www.ilmanifestoinrete.it/2025/07/31/lestate-del-nostro-scontento); ma da allora registriamo ben pochi cambiamenti. Riepiloghiamo la situazione. 

All’inizio di luglio dello scorso anno, quindi non proprio tempestivamente, uno specifico Protocollo elaborato dagli enti pubblici competenti e le parti sociali (ma non tutte) fu fatto proprio da uno specifico Decreto Ministeriale del 09 luglio 2025. Il Decreto in realtà aveva più valore programmatico che cogente, peraltro sovrapponendosi alla normativa obbligatoria che prevede (articoli 28 e seguenti del TU 81/2008) la valutazione, e possibilmente la mitigazione se l’eliminazione è impossibile (come in questo caso), di tutti i rischi. 

Il Protocollo, in estrema sintesi, prevedeva: 

  • Riorganizzazione del lavoro: Modifica dei turni per evitare le ore più calde (indicativamente dalle 12:30 alle 16:00 nei mesi di luglio e agosto) con divieto di lavoro all’aperto in condizioni di esposizione prolungata, introduzione di pause aggiuntive in luoghi ombreggiati o climatizzati, orari di lavoro flessibili, e uso di DPI adeguati (in realtà, obbligo già previsto dal TU 81/2008) 
  • Idratazione e ambiente: Obbligo di garantire acqua fresca facilmente accessibile e aree ombreggiate o climatizzate ed attenzione all’idratazione 
  • Informazione e formazione: I lavoratori devono essere formati sui rischi legati allo stress termico, sul riconoscimento dei sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso. 
  • Sorveglianza sanitaria: Coinvolgimento del medico competente per tutelare i soggetti più vulnerabili, gli anziani o portatori di specifiche patologie 
  • Il protocollo si integra con le mappe previsionali basate sul sistema Worklimate e sui dati del Ministero della Salute; si tratta sistemi di previsione per segnalare in anticipo le giornate più a rischio. Nelle regioni (inclusa l’Emilia-Romagna) sono spesso attive ordinanze specifiche che impongono lo stop ai lavori nei cantieri edili e nel settore agricolo nelle fasce orarie più torride della giornata quando il rischio è classificato come “Emergenza”. 

Appare chiaro come il Protocollo si concentrava essenzialmente sulle attività all’aperto e poco diceva sul rischio calore in altri ambienti (ad esempio, interdizione di qualsiasi attività lavorativa se la temperatura supera i 32°) 

Al Protocollo si accompagnavano una serie di ordinanze regionali e comunali, queste sì cogenti, contenenti però sostanzialmente mere misure interdittive del lavoro nelle ore della giornata più calde, e limitate di solito alle attività all’aperto (agricoltura, edilizia, florovivaismo, logistica su strada) senza veri e propri obblighi positivi, sull’assunto (sintetizzo) che questi ultimi siano corollario della normale obbligatoria valutazione dei rischi. Ma non si può dimenticare che esistono tutta una serie di lavoratori autonomi (di diritto o di fatto), come i padroncini che consegnano pacchi, i ciclofattorini, i coltivatori diretti, che alla valutazione e mitigazione dei rischi non sono obbligatoriamente sottoposti. 

Quest’anno, nella per alcuni dubbia vigenza del Protocollo (il governo nazionale brilla per la sua assenza), alla ricerca di una maggiore tempestività negli interventi, le organizzazioni sindacali il 25 maggio avanzarono la richiesta, nelle more di una problematica, come si vedrà, o attualizzazione del Protocollo 2025, almeno una delle anticipazione delle Ordinanze interdittive, in primo luogo regionali. E che a seguire i singoli Comuni autorizzassero lo svolgimento delle lavorazioni rumorose nelle prime ore del mattino e in orario orari notturno, per permettere alle aziende, mediante accordi con il sindacato, di articolare gli orari di lavoro nei momenti nei quali il caldo è minore. 

Ma che è successo nella civile, economicamente e socialmente avanzata Emilia Romagna, regione (in teoria, almeno) anche culturalmente attrezzata e sensibile a queste problematiche? Il racconto che ne faccio ora è più eloquente di dichiarazioni, protocolli, accordi, convegni, persino premi et similia. E senza dimenticare che si tratta di un territorio, che lo scorso anno vide Brahim Ait El Hajjam morire di caldo, il 30 giugno, in un cantiere di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. 

Sulla spinta delle richieste la Regione Emilia Romagna ha emanato una specifica ordinanza regionale, il 3 giugno 2026 “Misure di prevenzione per attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole

Rinviando all’ordinanza per il contenuto di dettaglio (che non si discosta sostanzialmente dal Protocollo 2025) in sintesi da mercoledì 3 giugno a martedì 15 settembre 2026, nei giorni con livello di rischio “Alto”, in Emilia-Romagna è vietato lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12,30 alle 16 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili, nei piazzali della logistica e, da quest’anno, nelle cave e nella consegna merci con mezzi a pedalata anche assistita effettuata da rider. L’ordinanza si applica a ogni lavoratrice e lavoratore, senza alcuna differenza di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa nazionale del rischio riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12 – segnali un livello di rischio “Alto”. Sono poi previste specifiche misure per il lavoro di consegna merci a pedalata anche assistita (e gli altri?), nonché per la valutazione e mitigazione generalizzate del rischio clima, per lo svolgimento delle attività pur rumorose in orari non standard in deroga ai vigenti regolamenti comunali (anche con anticipo o posticipo degli orari di inizio e fine dei lavori), nonché per la salvaguardia dei livelli minimi dei servizi pubblici essenziali. Infine, si richiama l’articolo 121 del D. Lgs. 36/123, con l’eventualità di rinegoziare i termini di completamento dei lavori in caso di ritardo conseguenti ad eventuali interruzioni degli stessi per rischio calore, senza penali né risoluzione dei relativi contratti. Sanzioni penali per eventuali violazioni ai sensi dell’articolo 650 Codice Penale (inosservanza di disposizioni delle autorità) o del TU 81/2008 se applicabili. 

Da questa necessariamente sintetica esposizione credo che anche chi non è addetto ai lavori troverà che si tratta di previsioni ragionevoli quando non di semplice buonsenso, e certo non di drastiche limitazioni alle attività economiche. È quindi con qualche sconcerto che leggiamo il comunicato del 5 giugno emesso dal Tavolo regionale dell’imprenditoria (Agci, Casa, Cia, Claai, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Copagri, Confagricoltura, Legacoop, Confapi Industria, Unci dell’Emilia-Romagna) e Confindustria Emilia-Romagna. 

Le organizzazioni firmatarie infatti “esprimono forte contrarietà per la decisione di procedere, con decorrenza immediata e senza un confronto con le associazioni datoriali, all’emanazione dell’ordinanza regionale sulle misure di prevenzione per le attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole“. Gli imprenditori rilevano “con rammarico, che il provvedimento è stato adottato con una fretta non necessaria e senza un reale recepimento delle osservazioni che le rappresentanze dell’impresa avevano formalmente trasmesso alla Regione in spirito costruttivo …. Alle lavoratrici e ai lavoratori delle nostre imprese teniamo profondamente; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è e resta una priorità assoluta per le imprese dell’Emilia-Romagna (!!) Nessuno intende sottovalutare i rischi legati alle ondate di calore e all’esposizione prolungata al sole. Proprio per questo riteniamo sbagliato affrontare il tema con uno strumento emergenziale e generalizzato, quando la materia è già ampiamente presidiata dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dal Documento di Valutazione dei Rischi, dalla contrattazione collettiva, dai protocolli e dalle misure organizzative che le imprese sono già tenute ad adottare. L’ordinanza, nei tempi e nei modi in cui è stata emanata, non appare necessaria. E soprattutto rischia di produrre effetti immediati e pesanti sull’organizzazione delle attività produttive, senza che nel prossimo periodo sia prevista una condizione generalizzata di temperature estreme tale da giustificare un intervento così urgente“. E si aggiunge … “l’ulteriore incertezza derivante dal necessario coordinamento con gli enti locali, senza il quale l’applicazione dell’ordinanza rischia di produrre interpretazioni disomogenee, ritardi operativi e ulteriori difficoltà per le imprese già impegnate nella programmazione delle proprie attività“. 

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Fonte: Il Manifesto in rete 

Autore:
Maurizio Mazzetti

Licenza: Creative Commons (non specificata la versione


Articolo tratto interamente da Il Manifesto in rete

Immagine generata con intelligenza artificiale


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