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lunedì 15 giugno 2026

In Italia il diritto di sciopero è svuotato



Articolo da CRS - Centro per la Riforma dello Stato

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa ha condannato l’Italia per aver esteso eccessivamente la nozione di servizio pubblico essenziale, imposto obblighi ingiustificati ai sindacati e ristretto troppo i tempi di esercizio degli scioperi. Se lo Stato italiano non dovesse porvi rimedio, sarà la giustizia del lavoro a dover risolvere gli inevitabili conflitti. 

La normativa italiana in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali viola la Carta Sociale Europea prevedendo eccessive restrizioni all’esercizio di tale diritto.

È quanto ha stabilito il CEDS (Comitato europeo dei diritti sociali) in un’importante decisione assunta lo scorso 13 marzo 2026 accogliendo un reclamo presentato dall’Unione Sindacale di Base. IL CEDS è l’organismo deputato a vigilare sul rispetto dei contenuti della Carta Sociale Europea da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa. La decisione, peraltro, è di particolare rilevanza in considerazione delle attuali tendenze poco favorevoli da parte delle Alte Corti e degli organismi di controllo internazionale sui temi che riguardano il conflitto sociale.

Il reclamo presentato da USB ha sottoposto all’attenzione del CEDS una serie circostanziata di limitazioni poste in essere dalla normativa italiana, prevista dalla legge 146/1990 in materia di servizi pubblici essenziali, soffermandosi sia sulla continua tendenza a espandere la nozione di servizio pubblico essenziale, sia sulla prassi attuativa operata dalla Commissione di Garanzia, l’autorità prevista per l’applicazione della legge, tesa a imporre interpretazioni restrittive che hanno reso l’esercizio del diritto di sciopero arduo e ai limiti dell’impossibile. In particolare sono state sottoposte all’esame del CEDS le norme e le prassi in virtù delle quali sono stati inclusi nella nozione di servizi pubblici essenziali non solo interi settori senza alcuna distinzione circa la specifica attività coinvolta nello sciopero, ma anche attività quali sagre, eventi ludici o sportivi, che poco hanno a che fare con i servizi essenziali sia nella sua accezione europea sia, persino, secondo gli originari intenti del legislatore del 1990. Il sindacato reclamante rilevava violazione della Carta sociale europea ed in particolare dell’art. 6 paragrafo 4 che riconosce il diritto di sciopero e della lettera G che ammette restrizioni solo se “necessarie in una società democratica a proteggere i diritti e le libertà altrui, l’interesse pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica e la morale”.

Il CEDS ha rilevato che la normativa italiana, come evoluta e come attuata, violi gli standard fissati dalla Carta Sociale Europea in almeno tre punti.

Il primo è senza dubbio il più rilevante ed è anche quello di maggiore attualità. Il Comitato rileva e stigmatizza infatti l’eccessiva espansione della nozione di servizio pubblico essenziale. Secondo il Comitato i limiti al diritto di sciopero sono tollerabili solo se viene individuato in maniera rigorosa l’ambito entro il quale applicarli, tale limitazione non può essere estesa a settori della vita sociale che non si connotino strettamente e rigorosamente come funzionali alla sicurezza e alla salute pubblica. Il Comitato, con particolare riferimento alle riforme operate dal legislatore del 2000 e del 2015, che hanno esteso anche ai luoghi della cultura le severe restrizioni operate dalla Commissione, prende atto che il nostro ordinamento include nella nozione di servizi essenziali materie e settori incompatibili con gli standard europei. Ma soprattutto, ed è questa la parte della decisione destinata a incidere di più e ad aprire un aspro contenzioso tra sindacati conflittuali e Commissione di garanzia, dichiara incompatibile con la Carta europea il metodo fatto proprio dalla normativa e dalla prassi attuativa italiane, di individuare i “servizi essenziali” non tenendo conto delle singole e specifiche attività svolte dal personale in sciopero ma operando per macrosettori. Facciamo un esempio. La normativa italiana include tra i servizi pubblici essenziali “i trasporti”. Ma ben si comprende, e su questo il CEDS opera una severa condanna, che occorrerebbe in realtà distinguere il trasporto di persone dal trasporto di merci e all’interno del trasporto di merci, distinguere la funzione delle merci trasportate, per cui un conto è l’urgenza nel trasporto di materiale medico, altro il trasporto di merci che non hanno alcun legame con i servizi essenziali o sono addirittura certamente fuori da ogni nozione di salute pubblica, quali ad esempio il trasporto di armamenti, specie se destinati al commercio di armi verso l’estero.

Ed è su questi aspetti che il conflitto è destinato ad acuirsi ed è destinato inevitabilmente ad approdare nelle aule di giustizia, dal momento che è ravvisabile nei primi atti emessi dalla Commissione all’indomani della decisione europea una certa impermeabilità dell’Autorità italiana alla decisione di Strasburgo.

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Fonte: CRS - Centro per la Riforma dello Stato

Autore: Andrea Danilo Conte 

Licenza: Licenza Creative Commons
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Articolo tratto interamente da CRS - Centro per la Riforma dello Stato        

Immagine generata con intelligenza artificiale


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