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venerdì 20 febbraio 2026

Referendum 2026: l’astensione forzata dei fuori sede



Articolo da Volere la luna

Ad ogni occasione di voto, almeno in Italia, si assiste a meccanismi consolidati: dibattiti pubblici, campagne elettorali sempre più aggressive, ore di talk show televisivi e contenuti social volti a coinvolgere la popolazione nelle dinamiche di partecipazione politica. Sempre che si possa ancora parlare di “coinvolgimento” date le modalità e intenzioni comunicative spesso subdole e polarizzate. Il referendum costituzionale sul tema giustizia del prossimo marzo – si vota domenica 22 e lunedì 23 – non si sottrae certamente a queste dinamiche. Anzi, per l’importanza del tema, che riguarda questioni quali la separazione delle carriere fra magistratura decidente e requirente, l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare e il sorteggio dei membri del CSM, esso è ormai da settimane al centro della discussione politica. Oltre a ciò, però, l’attuale tornata elettorale si è contraddistinta per una serie di polemiche procedurali provenienti soprattutto dal fronte del “No”. Al centro del dibattito non solo la data fissata per il voto, che si sarebbe infatti voluta posticipare a giugno per accorparla alle elezioni amministrative in un unico Election day, ma più di recente anche per il rifiuto da parte della maggioranza di governo circa la possibilità di voto fuori sede.

Il voto fuori sede non avrebbe di certo rappresentato una novità politica, poiché già in occasione delle elezioni europee di giugno 2024 si era riconosciuto tale diritto a ventitremila studenti – art. 1-ter del decreto legge n. 7/2024. Addirittura, a giugno 2025, in vista delle elezioni amministrative e del referendum abrogativo su lavoro e cittadinanza, tale possibilità è stata estesa anche ai lavoratori e a coloro che si trovassero in cura in una provincia diversa da quella del comune di residenza – art. 2 decreto legge n. 27/2025. Insomma, il trend del biennio precedente avrebbe fatto sperare in una stabilizzazione di questo diritto, trasformando le “sperimentazioni” in una prassi consolidata. Invece, la decisione della maggioranza è stata quella di bocciare tutti gli emendamenti proposti dall’opposizione, volti alla riproposizione dello stesso schema per i cittadini che si trovassero nelle predette condizioni. Così, per queste categorie di soggetti si prospetta un bivio: affrontare costi e tempi di viaggio, talvolta proibitivi, per esercitare un proprio diritto costituzionalmente riconosciuto, oppure rinunciarvi per le difficoltà logistiche ed economiche dello spostamento.

Vi è allora un evidente paradosso rispetto alla disciplina esistente per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), ai quali è garantito il diritto di voto per corrispondenza. Seppur tale loro diritto sia sacrosanto e costituzionalmente protetto, risulta ambigua la discrasia normativa rispetto a chi, trovandosi comunque sul territorio nazionale, sia limitato per la sua domiciliazione in diversa regione rispetto a quella di iscrizione elettorale. Il paradosso sta proprio in ciò: perché riconoscere legittimo l’interesse dei primi e non quello dei secondi? Se in un caso il legame con il Paese viene tutelato e stimolato, anche in vista di un sempre possibile e sperato ritorno, nell’altro il legislatore sembra dimenticarsi di quelle categorie vulnerabili custodi di un interesse ancora più attuale nelle dinamiche politiche del Paese. Il diritto di voto rischia così di trasformarsi in un privilegio, esercitabile solo da chi disponga dei mezzi economici e di tempo per viaggiare, sottoponendo gli interessati a una scelta che in un caso comporterebbe il mancato esercizio del proprio diritto di voto, dall’altra un vulnus nel diritto allo studio, al lavoro e alla salute.

Più volte la Corte costituzionale ha ricordato che ci si trova in un ambito «caratterizzato[o] da un alto tasso di politicità, per cui […] al legislatore deve essere riconosciuta una ampia discrezionalità» (Corte cost., sent. n. 3/2025, 3.2 cons. in diritto), ma non è forse proprio quel carattere di politicità a richiedere una certa sensibilità sociale? Non sembra azzardato invocare l’articolo 3 della Costituzione, in particolare il suo secondo comma. Nonostante la ricordata discrezionalità politica del legislatore, negare il diritto di voto fuori sede alle categorie di soggetti citate rischia di non garantire l’uguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti, con ostacoli economici e sociali che limiterebbero la partecipazione politica all’interno delle dinamiche statali. Il sentire sociale sembra andare in senso contrario a quello intrapreso dalla maggioranza, si pensi ad esempio alla proposta di legge di iniziativa popolare avanzata dall’associazione Io Voglio Votare. Ma alla luce di ciò davvero le ragioni del Governo possono limitarsi a questioni di tempistiche ridotte e costi logistici? 

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Fonte: Volere la luna

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Licenza: Creative Commons (non specificata la versione

Articolo tratto interamente da Volere la luna


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