
Articolo da ASGI
Con ordinanza depositata oggi il Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Eleonora Palmisani, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art.6, comma 2, d.l.95/2025 (e della successiva norma di proroga) nella parte in cui esclude le lavoratrici domestiche dall’attribuzione del bonus mamma, che viene invece riconosciuto (in misura di 40 euro mensili nel 2025, 60 euro nel 2026) a tutte le lavoratrici dipendenti degli altri settori.
La Giudice ha così accolto le tesi prospettate nel ricorso proposto da una lavoratrice cingalese e dalle associazioni ASGI e APN nonché dalla CGIL Lombardia.
Secondo la giudice, l’esclusione viola in primo luogo il principio di uguaglianza di cui all’art.3 Cost. e l’obbligo di tutela della maternità ex art. 31 Cost., essendo evidente che le esigenze di tutela di tutte le lavoratrici madri sono le medesime, indipendentemente dal settore nel quale la lavoratrice è occupata.
Ma viola anche il divieto di discriminazione perché costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici straniere che costituiscono la parte maggioritaria delle lavoratrici domestiche e che, in quanto straniere, hanno diritto a godere del medesimo trattamento riservato alle italiane, senza discriminazioni né dirette, né indirette.
In attesa della decisione della Corte Costituzionale, le associazioni e il sindacato che hanno promosso il ricorso rilevano che la vicenda esprime una inammissibile “disattenzione”, da parte del legislatore, delle condizioni di lavoro nel settore del lavoro di cura; un settore che invece, per le basse retribuzioni medie e per la elevata concentrazione di lavoratrici straniere che già soffrono delle ulteriori difficoltà derivanti dalla condizione di migranti – meriterebbe significativi interventi di sostegno. Invitano pertanto il legislatore a intervenire quanto prima, quantomeno sul “bonus mamma”, riportando a una condizione di uguaglianza tutte le lavoratrici madri.
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Fonte: ASGI
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Articolo tratto interamente da ASGI







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