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giovedì 18 giugno 2026

Il Parlamento festeggia, i diritti muoiono: la nuova stretta sui rimpatri



Articolo da Associazione Diritti e Frontiere – ADIF

La maggioranza formata dai popolari con l’estrema destra, che ormai caratterizza tutte le decisioni del Parlamento europeo in materia di immigrazione ed asilo, ha accolto con applausi scroscianti l’approvazione della nuova bozza di Regolamento sui rimpatri che, apportando numerose modifiche peggiorative alla proposta originaria della Commissione europea, dovrà istituire un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell’Unione è irregolare, abrogando la precedente direttiva 2008/115/CE. Adesso il nuovo testo dovrà essere formalmente adottato dal Consiglio UE e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima di entrare in vigore. Alcune disposizioni, tra cui quelle sui centri di detenzione amministrativa, sui nuovi criteri di valutazione dell’età dei minori e sulla esternalizzazione delle politiche di rimpatrio, con nuovi accordi ancora da stipulare con i paesi terzi, si potranno applicare immediatamente. La maggior parte del Regolamento dovrebbe essere invece applicabile dopo un anno dall’entrata in vigore della normativa.

Si stabiliscono così gli elementi di un sistema comune europeo per i rimpatri costituito da una procedura comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione, compresa una procedura comune di riammissione come parte integrante della stessa, da un sistema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di rimpatrio tra gli Stati membri, con un rilevante ruolo nella gestione dei rimpatri forzati che si aggiunge ai compiti già svolti per l’Agenzia per il controllo delle frontiere esterne (FRONTEX).

Sui principali assi del nuovo Regolamento, che attenta a principi cardine delle Costituzioni nazionali, della Carta dei diritti fondamentali e delle Convenzioni internazionali, si dovrà verificare il ruolo di controllo degli organi giurisdizionali interni e sovranazionali, che alcune prescrizioni contenute negli emendamenti più recenti approvati dal Parlamento tendono a sterilizzare, a favore dei poteri degli esecutivi e delle forze di polizia. Appaiono particolarmente preoccupanti la cancellazione quasi totale della sospensione dell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio, i termini molto brevi per i ricorsi e il ruolo marginale lasciato ai controlli giurisdizonali. Per le persone migranti in condizione di irregolarità sarà davvero “stato di polizia”, con una svolta autoritaria che riguarderà anche i cittadini solidali e tutti coloro che presteranno assistenza.

Allo scopo dichiarato di dare effettività alle decisioni di rimpatrio, che oggi rimangono sulla carta nel 70 per cento dei casi, la proposta di Regolamento estende i casi di trattenimento per prevenire il rischio di fuga inventando nuovi obblighi di cooperazione al carico delle persone in condizione di ingresso o soggiorno irregolare, come se queste, in assenza di documenti e di mezzi economici, fossero libere di lasciare il territorio nazionale e ritornare nel paese di origine. Si prevede così, oltre all’obbligo di fornire i dati biometrici, il dovere di fornire informazioni sui paesi terzi attraversati, il dovere di rimanere in un determinato luogo e a disposizione delle autorità durante l’intero corso delle procedure di rimpatrio, nonché il dovere di presentare richiesta alle autorità competenti dei paesi terzi al fine di ottenere un documento di viaggio valido ai fini del rimpatrio.
La detenzione amministrativa, ma solo sulla base di provvedimenti che tengano conto di una “valutazione individuale” caso per caso, anche sulla base del mancato adempimento degli oblighi di cooperazione, potrà durare fino a 24 mesi con una possibile una proroga per altri sei mesi complessivi in caso di cambiamento delle circostanze, nuove informazioni o miglioramento della cooperazione con un paese terzo. L’ampliamento della discrezionalità di polizia nella valutazione del “rischio di fuga” sovverte il rapporto tra rimpatri con intimazione e rimpatri con accompagnamento fozato, generalizzando nei fatti, sempre che vi siano strutture sufficienti, che ad oggi mancano, il ricorso alla detenzione amministrativa. I casi di trattenimento nei centri per il rimpatrio si ampliano poi notevolmente attraverso l’utilizzo strumentale di un concetto, quello dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, che dovrebbero comportare l’adozione delle normali misure di sicurezza, piuttosto che il ricorso a misure di rimpatrio che nella maggior parte dei casi sembrano destinate a rimanere inefficaci per la mancata collaborazione dei paesi di origine.

Si prevedono quindi futuri accordi con paesi terzi in vista dei rimpatri, accordi che dovranno essere negoziati (e finanziati) dagli Stati membri. Gli Stati dovranno comunque informare la Commissione e gli altri paesi membri prima dell’entrata in applicazione di tali accordi. Questi nuovi accordi diferiscono dunque radicalmente dal cd. modello Albania, su cui il governo italiano rilancia la sua propaganda sostenendo che troverebbe adesso una base legale nel Regolamento europeo sui rimpatri che sta per entrare in vigore.

Il Regolamento rimpatri non contiene alcuna norma che disciplini gli hub nei paesi terzi interamente lasciati alla giurisdizone extra UE di questi paesi. Una omissione grave, perchè si tratta di procedure e strutture nelle quali viene limitata la librtà personale, e dunque occorrerebe rispettare il principio di legalità (con una espresa previsione della disciplina con legge) come impongono gli articoli 5 della CEDU e 13 della Costituzione italiana, che prevede anche il rispetto del principio della necessaria convalida giurisdizionale, ovunque si trovi trattenuta la persona soggetta alla procedura di allontanamento forzato. In questo senso la nostra Corte costituzionale si è espressa con le sentenze n.105/2001 e 96/2025, che non si possono trascurare anche perchè il legislatore italiano non ha ancora adempiuto alla richiesta della Consulta che sollecitava una disciplina per legge dei modi di trattenimento nei CPR (centri per il rimpatrio). La consegna di una persona ad autorità di un paese terzo in vista di un successivo rimpatrio nel paese di origine, non può avvenire in violazione di questi principi. In realtà, la parte del Regolamento che riguarda il rimpatrio attraverso paesi terzi sembra particolarmente orientata a costringere le persone a scegliere i rimpatri “volontari” assistiti dall’OIM, ma si tratta di procedure che, al di là della prevedibile portata propagandistica sul tema della remigrazione, anche per ragioni di costi, sarà ben difficile applicare su vasta scala.

Le autorità nazionali potranno svolgere specifiche misure investigative per preparare o garantire l’effettivo rimpatrio, tra cui perquisizioni delle persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa. Queste misure di polizia dovrebbero rispettare i diritti fondamentali della persona ed essere soggette alle garanzie e ai mezzi di ricorso previsti dal diritto dell’Unione e dalle norme interne, a partire dalle garanzie costituzionali.

La presidente del Consiglio Meloni ha vantato il voto del Parlamento europeo come un successo della politica del suo governo, mentre la Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) ha subito espresso profonda preoccupazione per il nuovo Regolamento che rischia di indebolire la tutela effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone migranti.

Già prima delle ultime modifiche peggiorative, L’Agenzia europea per i diritti fondamentali ha ribadito come il fatto che i campi di detenzione, intesi come Hub per i rimpatri o centri Hotspot, eventualmente attivati in futuro in paesi terzi, per processare le domande di asilo, vengano costruiti al di fuori dell’Unione, non esonera dall’osservanza del vigente diritto euro-unionale, poiché gli Stati membri e Frontex rimarrebbero “responsabili delle violazioni dei diritti nei centri e durante qualsiasi trasferimento”.

Nel nuovo Regolamento rimpatri che tra poco potrebbe entrare in vigore, mancano raccordi con i diversi Regolamenti europei che attuano il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo con riferimento alle procedure accelerate in frontiera, ed ai cd. rimpatri in frontiera, e più in generale all’accesso alla procedura di protezione internazionale, fermo restando che rimangono comunque in vigore le norme interne in materia di protezione complementare e tutela giurisdizionale.

In base all‘art. 52 del Regolamento rimpatri, in particolare, questo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia si aggiunge che l’articolo 1 (Oggetto), l’articolo 2 (Ambito di applicazione), paragrafi da 1 a 3, l’articolo 4 (Definizioni), paragrafo 3, l’articolo 5 (Diritti fondamentali), l’articolo 7 (Decisione di rimpatrio), paragrafi 8 e 9, e gli articoli 17 (Rimpatri nei paesi terzi) , 18 (Interesse superiore del minore), 19 (Accertamento età del minore), 36 (riammissione nei paesi di origine) , 37 bis (dimensione esterna e cooperazione con paesi terzi) , 43 (autorità competenti) , 45 (sostegno di frontex), 49 (procedura di comitato), 50 e 51( abrogazione di norme precedenti) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, mentre le restanti disposizioni, in particolare quelle relative all’esecuzione delle misure di allontanamento, al concetto di rischio di fuga, alle misure investigative, al trattenimento amministrativo, alle alternative al tratenimento, ai mezzi di ricorso, ai loro effetti sospensivi, e al mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, si applicano a decorrere dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore, quindi un anno dopo la data di pubblicazione del Regolamento rimpatri nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sembra dubque che entrino subito in vigore, con la pubblicazione dell’atto soltanto le norme che hanno rilevanza nei processi di esternalizzazione delle procedure di rimpatrio, nei rapporti sulla base di accordi da stipulare con i paesi terzi, mentre resteranno ancora in vigore per un anno tutte le norme precedenti sui trattenimenti e sui ricorsi, che sono direttamente applicabili sul piano del diritto interno.

Il governo italiano troverà dunque pochi sostegni in risorse economiche e come basi legali per le prassi informali di trattenimento ed allontanamento forzato che sta già applicando. Ad ogni fallimento della presidente Meloni in materia di immigrazione ed asilo, clamoroso quello sulla promessa di un blocco navale, comunque irrealizzabile, si è fatto ricorso al richiamo ad appoggi che arriverebbero da Bruxelles sulla esternalizzzione delle procedure in frontiera per i richiedenti asilo e sulla gestione comune dei rimpatri con accompagnamento forzato. Lo stesso sta avvenendo ancora oggi di fronte alla degenerazione del sistema detentivo basato sui CPR (centri per i rimpatri) ed alla crisi mortale del modello Albania. Una propaganda ormai dilagante, malgrado solenni smentite che arrivano dai giudici italiani e dalle Corti internazionali, spaccia il numero estremamente ridotto di espulsioni e respingimenti effettivamente eseguiti come se si trattasse di una conseguenza del sostanziale blocco delle procedure accelerate in frontiera e dei centri di accoglienza/detenzione costruiti in Albania, una responsabilità che si attribuisce alla magistratura “ideologica” e ad avvocati che abuserebbero dei mezzi di ricorso. Si nasconde all’opinione pubblica che la maggior parte delle persone straniere in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, che dovrebbero essere espulse, non sono richiedenti asilo provenienti da paesi di origine definiti come “sicuri“, e denegati per manifesta infondatezza della domanda, ma immigrati che da anni si trovano e lavorano sul nostro territorio. La situazione reale verrà fuori dai ricorsi e dalle decisioni degli organi giurisdizionali, fino alla Corte Costituzionale ed alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il numero degli immigrati irregolari presenti in territorio europeo può diminuire soltanto con estese procedure di regolarizzazione permanente, sul modello avviato dal governo spagnolo, e con un pieno riconoscimento della protezione internazionale e dei regimi nazionali di protezione complementare, che danno attuazione all’art.10 della Costituzione italiana. Una politica comune dei rimpatri non è neppure ipotizzabile se l’Unione europea non avrà una politica estera comune nei confronti dei paesi di origine, in alcuni dei quali sta crescendo in modo esponenziale l’influenza di altri paesi terzi, come la Turchia, la Russia. la Cina, e persino degli Stati Uniti, che ne possono condizionare le scelte di governo, all’insegna di una feroce spartizione delle risorse naturali, che conta molto più dei propositi europei di rimpatri di massa. I partiti nazionalisti ormai dominanti in Europa negano i diritti umani, ma anche l’essenza stessa del’Unione europea. Una politica estera verso i paesi dai quali provengono migranti forzati, costretti all’ingresso irregolare dalla mancanza di canali legali, si costruisce soltanto con la cooperazione economica in materia di migrazioni per lavoro e studio, di protezione dei richiedenti asilo e e di sviluppo sostenibile, non con il Piano Mattei o con i voli di rimpatrio, con le forniture di armi e con la militarizzazione delle frontiere, dietro cui si cela la collaborazione con autorità statali che, come è emerso nel caso Almasri, riconsegnato con un volo militare al governo di Tripoli, non rispettano i diritti umani.

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Fonte: Associazione Diritti e Frontiere – ADIF

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