Articolo da FactoryA
Dire NO alla riforma (con un appunto femminista): chi vive violenza, molestie, discriminazioni, ha bisogno di una giustizia costituzionalmente "affidabile", non “governabile” dalla politica perché una democrazia non si misura da quanto è veloce il potere ma da quanto sono solidi i suoi limiti.
Partiamo dalla conclusione: tecnicamente, dire NO a questo referendum significa rifiutare una revisione della Costituzione che non risolve i problemi della giustizia, ma sposta gli equilibri tra i poteri in una direzione precisa: meno autonomia della magistratura, più “governabilità” dell’assetto giudiziario, più spazio di manovra per maggioranze politiche contingenti, più rischio per i diritti. Il pericolo è che a pagarne il prezzo siano, in particolare, i diritti delle minoranze vulnerabili (donne, comunità LGBTQAI+), in un ordinamento che ha fatto del patriarcato una struttura istituzionale e lascia ai giudici il compito di garantire ciò che la politica non protegge. Il punto non è solo difendere l’esistente. È evitare che, dietro la promessa di “terzietà” e “giusto processo” come scolpita in Costituzione, si consolidi un disegno di gigantismo del potere esecutivo.
E infatti questa riforma va letta insieme alle altre: premierato (quiescente in Parlamento), autonomia differenziata (già oggetto di un robusto intervento della Corte), e persino scelte di governance in settori come l’università, dove si tenta di inserire elementi di controllo “esterno” nelle sedi di autonomia. Non sono compartimenti stagni: è una medesima cultura istituzionale che tende a trasformare i contropoteri – ossia i poteri chiamati a bilanciare, limitare e, se necessario, contrastare quelli di maggioranza, a cominciare dall’esecutivo – in variabili dipendenti del circuito politico.
1. Non è una riforma dell’efficienza: è una riforma d’assetto La giustizia italiana soffre di problemi prosaici: organici, arretrati, organizzazione degli uffici, digitalizzazione, carichi di lavoro. Qui, però, si interviene su altro: carriere, autogoverno, disciplina. Il testo è una legge costituzionale (“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo le seconde deliberazioni parlamentari. Questa scelta – usare lo strumento costituzionale per un tema così “ordinamentale” – è già un segnale: si vuole blindare un disegno, sottraendolo al confronto ordinario in Parlamento e spostando il conflitto sul terreno plebiscitario del referendum. È una tecnica politica, prima che giuridica.
2. Separazione delle carriere: la promessa è semplice, gli effetti no Il cuore simbolico è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. La narrazione del Sì è lineare: “più terzietà del giudice”. Ma in diritto costituzionale le architetture contano per gli effetti sistemici, non per gli slogan. Sostenere che con una separazione di carriere il giudice sarà “più terzo” presuppone, al contrario, che l’assetto attuale non assicuri la terzietà che l’art. 111 Cost. pretende. È una tesi insostenibile, perché insinua l’idea che finora ci siamo retti su un sistema costituzionale incostituzionale: portata alle estreme conseguenze, tutte le sentenze sarebbero retrospettivamente impugnabili perché pronunciate da giudici “non terzi”. Avanti con il populismo riformista, dunque!
I dati sono disaggregati e usati in modo funzionale: per confermare questa vulgata si presentano le percentuali di accoglimento da parte del giudice delle proposte accusatorie del PM (il che sarebbe “prova” della presunta non-terzietà del giudice, schiacciato sulle tesi dell’accusa) ma non si mostrano le percentuali avverse, ossia quelle dei casi in cui il giudice NON recepisce la richiesta accusatoria. L’assenza di separazione consoliderebbe una fratellanza corporativa che “preorienta” i processi? Ma con la separazione questa fratellanza non ci sarebbe comunque, sostituita da una “cuginanza” altrettanto “pericolosa”? Le domande sono retoriche.
Si potrebbe pensare che la contaminazione discenda dalla evenienza che un PM possa cambiare funzione e diventare giudice. Ma l’argomento non ha pregio. La separazione (non di carriere ma di funzioni) già esiste ed è stata irrigidita dalla legge Cartabia (n. 71/2022), che ha ridotto a una sola volta la possibilità per i giudici e i PM di cambiare funzione. Inoltre, i dati dimostrano che i cambi di casacca sono numericamente troppo esigui per poter urlare al pericolo di inquinamento del processo, astrattamente guidato da una figura bifronte (un PM poi divenuto giudice in causa propria).
La separazione, però, avrebbe un altro effetto, che è forse il fine ultimo della riforma: smembrare il CSM in due organismi separati, costruiti in modo sospetto. Vediamo perché.
3. Due CSM + sorteggio “differenziato”: un “Caso” doppiopesista? La riforma prevede lo sdoppiamento del CSM in due Consigli (uno per i giudicanti e uno per i requirenti) e introduce due meccanismi di sorteggio differenti: per i componenti togati il sorteggio è secco; per i componenti laici il sorteggio è temperato, trattandosi di estrazione «da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione». Nulla si sa della lunghezza di questi elenchi, del rispetto di proporzioni di genere, delle maggioranze con cui saranno compilati: si sa solo che per la selezione dei nomi conterà la composizione del Parlamento, perché comunque vada la scelta sarà affidata alla maggioranza parlamentare (che sostiene il Governo attraverso la fiducia).
È un passaggio delicatissimo, perché l’autogoverno è il dispositivo con cui la Costituzione prova a tenere insieme due esigenze: indipendenza dei magistrati e responsabilità dell’istituzione.
Il sorteggio secco per i togati viene presentato come “cura” contro le correnti. Ma la domanda seria è un’altra: sostituire responsabilità e rappresentanza con casualità migliora davvero l’autogoverno, o lo indebolisce? Nei sistemi complessi, la casualità spesso non elimina il potere: lo sposta. A vantaggio di chi? Di chi sa orientare, selezionare a monte, costruire reti, presidiare i passaggi informali. Non è un caso che molta parte della critica tecnica veda qui un rischio di “depoliticizzazione apparente” e di politicizzazione reale, anche perché, invece, la componente laica è designata, come detto, da un elenco redatto dalla politica e dalla maggioranza parlamentare (che notoriamente sostiene il potere esecutivo, il governo).
4. Alta Corte disciplinare: un nuovo baricentro, con un messaggio “punitivo” Il terzo pilastro è l’Alta Corte disciplinare, organo ad hoc per la giurisdizione disciplinare. Anche qui: l’argomento ufficiale è “terzietà” e “rigore”. Ma creare un organo nuovo, con una composizione articolata e meccanismi misti (nomine, sorteggio, elenchi), sposta il baricentro disciplinare e manda un messaggio politico-istituzionale: la disciplina diventa il luogo in cui si “normalizza” un potere dello Stato. Per giunta, anche quest’organo presenta le medesime criticità dei due C.S.M., soprattutto il sorteggio differenziato per le due componenti, laica e togata: la componente laica è sorteggiata da un elenco “corretto” e limitato dalla maggioranza parlamentare, mentre i magistrati sono «estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie» (art. 4 della proposta di legge costituzionale, che modifica l’art. 105 Cost.). Ce n’è abbastanza per dubitare dell’imparzialità e per la “terzietà” di questo giudice.
Se lo si dice in modo non ideologico: il problema non è “i magistrati non devono essere disciplinati”. Certo che sì. Il problema è come e da chi, e quale equilibrio complessivo si costruisce tra autonomia e controllo.
5. La riforma “delega” molto alla legge ordinaria: e questo, in Costituzione, pesa C’è poi un punto spesso sottovalutato nel dibattito pubblico ma cruciale per un NO tecnico: questa riforma rimette moltissimo alla legge ordinaria (modalità di sorteggio, formazione degli elenchi, dettagli di funzionamento dei nuovi organi, snodi applicativi). Cioè: la Costituzione viene riscritta per aprire un impianto, ma poi l’assetto concreto dipende dalle leggi attuative, quindi dalle maggioranze del momento. È un modo per rendere “costituzionale” un indirizzo politico e, contemporaneamente, lasciare margine per aggiustarlo (o irrigidirlo) con norme ordinarie. Con una conseguenza: la giustizia diventa più esposta alla fisiologia – e alla patologia – dell’alternanza politica.
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Fonte: FactoryA
Autore: Stefania Parisi
Articolo tratto interamente da FactoryA
Immagine generata con intelligenza artificiale







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