Articolo da Il Manifesto in rete
Concludo qui l’esame del Decreto legge 159/2025 sulla sicurezza sul lavoro (SSL)(sul quale si vedano i precedenti articoli QUI e QUI) nella parte in cui tratta della formazione obbligatoria su prevenzione e sicurezza; il che fornisce lo spunto per una riflessione a più ampio raggio.
Le modifiche riguardano il TU 81/2008, cioè: l’articolo 6 del TU 81/2008, quello relativo appunto alla formazione obbligatoria, estende l’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, sia pure con rinvio ai CCNL stipulati dalle OO.SS. più rappresentative (fonti sindacali riferiscono che tale aggiornamento periodico non obbligatorio era già svolto in molte realtà, ma ben venga l’obbligatorietà); è aggiunto un nuovo articolo, il 3 bis, che estende gli obblighi di prevenzione ed appunto formazione alle organizzazioni di volontariato della protezione civile (quali Croce Rossa, Vigili del Fuoco volontari); e sorprende che ci sia pensato solo oggi. Infine, la formazione obbligatoria dovrà riguardare anche la prevenzione di violenze e molestie nei confronti dei lavoratori sui luoghi di lavoro (auspicabilmente anche di quelle provenienti dall’utenza, come purtroppo sempre più spesso accade nella sanità).
Ma soprattutto è importante l’art. 6 del Decreto legge, perché interviene (finalmente) sui requisiti che deve possedere chi eroga la formazione obbligatoria, quale prevista dagli Accordi Stato Regioni del 2011 rinnovato nel 2025. E magari sorprenderà i non addetti ai lavori il fatto che, poiché la formazione sulla sicurezza sul lavoro è una parte della formazione tout court, e quest’ultima è competenza delle Regioni e Province autonome, ognuna di queste ultime stabiliva (e mantiene) un proprio sistema di accreditamento e relativi requisiti. Con il paradossale risultato che un soggetto accreditato in una regione potrebbe non esserlo in un’altra, e con la relativa formazione erogata non valida se il lavoratore destinatario lavora in altra regione (qualcuno ricorderà forse che quando crollò il supermercato Esselunga in costruzione a Firenze, nel febbraio 2024, emerse che parte dei lavoratori possedeva attestati di formazione rilasciati da soggetti operanti in altre regioni, regioni in cui però alcuni lavoratori non risultavano essersi mai recati …). Ora, entro i consueti 90 giorni dall’approvazione definitiva, sentite le parti sociali, la Conferenza Permanente Stato Regioni licenzierà uno specifico Accordo contenente “criteri e requisiti di accreditamento” riferiti “alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione”. I requisiti dovranno comunque possederli anche i soggetti già oggi accreditati (quindi migliorandosi se necessario). Il nuovo Accordo avrà quindi necessariamente contenuto molto tecnico, e lo si potrà valutare una volta stipulato. Ma è verosimile non sarà facile da raggiungere specie nei 90 giorni dall’approvazione del Decreto legge (per quanto sicuramente ci si lavori già da tempo), tenuto conto anche delle inevitabili pressioni dei politici locali per “salvare” le proprie organizzazioni di riferimento. E sulle pressioni e più in generale rispetto dei tempi l’esperienza del rinnovo dell’Accordo 2011, scaduto a fine 2021 e rinnovato dopo un paio di rinvii dell’ultimo minuto nel 2025, lascia inevitabili dubbi sul rispetto dei tempi.
Parlare di formazione conduce però ad alcune riflessioni di carattere più generale sulla SSL: come la si realizza prevenendo gli eventi dannosi, in primo luogo, assicurando condizioni di vivibilità complessiva e possibilmente anche un benessere lavorativo. Sappiamo come formazione (e l’addestramento) siano solo una parte della SSL, come lo sono le norme specifiche, la relativa indispensabile vigilanza e connesse responsabilità e sanzioni amministrative, civili, penali, e ancora i vari meccanismi di incentivazione, lo sviluppo tecnologico ed organizzativo, gli studi e le ricerche indispensabili presupposti per il precedente, la promozione della cultura della sicurezza (qualsiasi significato poi vogliamo dare al fenomeno, cfr. l’articolo del 6 aprile scorso QUI), e via elencando.
Ma non è forse la SSL una parte della più ampia sicurezza sociale, o, per altro ma non poi così lontano verso, un aspetto della più generale tutela della salute? Perché il nesso, quando non l’identità, tra salute e sicurezza sul lavoro e salute e sicurezza generale, negli ambienti in senso lato di vita, è evidente, come ce lo ricordano oggi la sempre maggior diffusione del lavoro ibrido con l’indebolimento dei confini tra tempi e spazi di vita e di lavoro, e fino a poco tempo fa la pandemia del Covid-19.
Riepilogo brevemente alcuni effetti che l’intera struttura economica sociale contemporanea ha sulla SSL. Le malattie professionali sono considerate tali, e quindi indennizzate, anche in presenza di cause extra lavorative (…) purché queste ultime non siano state le uniche a provocare la patologia. Ma resta il fatto che una patologia è insorta, che sia o meno riconosciuta ed eventualmente indennizzata come di origine professionale; ma potrebbe non essere insorta in assenza di fattori professionali, come pure all’inverso di non professionali; e che in entrambi i casi la sua gravità potrebbe essersi accresciuta. Ancora, sappiamo che il prolungamento della vita lavorativa avviene non per migliori condizioni di salute e/o qualità del lavoro (con quest’ultima che, confermano anzi gli studi e statistiche sullo stress lavoro correlato, non solo in Italia, tende piuttosto a peggiorare), ma piuttosto per l’innalzamento dell’età pensionabile. Specialmente nel nostro paese basse retribuzioni e scarsi/insufficienti contributi previdenziali forzano comunque a prolungare al massimo il lavoro dipendente, o a proseguire l’attività in forma autonoma, anche quando con gli anni la fatica fisica o psichica, magari cumulata, si fa sentire maggiormente; ed infatti le più recenti statistiche ISTAT indicano come l’occupazione in Italia cresca solo negli ultracinquantenni. Ma se la vita lavorativa si prolunga, si prolunga anche l’esposizione ai rischi collegati; nelle malattie professionali diviene più probabile il superamento di quella determinata soglia oltre la quale insorge la patologia; e quale che sia detta soglia, diversa da persona a persona per vulnerabilità individuale, tipo di rischio, e presenza di fattori extra-lavorativi. Le statistiche INAIL, possiamo dire da sempre, indicano che la maggior parte degli infortuni si concentrano nelle classi di età più basse o più elevate; per quanto la struttura dei dati INAIL da una parte, e quella sull’occupazione dall’altra, rendano arduo il compito, sarebbe interessante indagare relazioni generalizzate (forse, e dico forse, è più facile per singoli settori di attività qualora si abbiano dati sufficienti e affidabili) tra l’aumento dell’occupazione tra gli ultra cinquantenni e con una loro verosimile maggior frequenza infortunistica. Ma sul punto la cronaca ci continua a raccontare di infortuni, gravi o mortali a muratori sui ponteggi, oppure agricoltori sui trattori, ancora al lavoro a più di 60 o addirittura 70 anni; età nelle quali è persino banale dire che si ha diritto, finalmente, al riposo.
Ancora, gli infortuni in itinere risentono direttamente dalla possibilità di usare un mezzo pubblico in orari e con tempi di percorrenza (e aggiungerei anche di comfort) compatibili con gli orari di lavoro: se tale mezzo pubblico non è disponibile, l’uso del mezzo privato diventa indispensabile, con aumento sia del rischio diretto da circolazione stradale, sia di quello indiretto: che si usi un mezzo pubblico o privato, quanto più il percorso casa lavoro e viceversa è lungo e/o disagevole, tanto più la stanchezza fisica o mentale accresce la probabilità di infortuni per disattenzione, stanchezza e simili. Ma tutto ciò è conseguenza di un modello di mobilità eminentemente privata, da un lato, e dalle scelte urbanistiche e di governo del territorio dall’altro.
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Fonte: Il Manifesto in rete
Autore: Maurizio Mazzetti
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Articolo tratto interamente da Il Manifesto in rete







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