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martedì 14 luglio 2026

Difendere la democrazia… censurando? Il paradosso europeo spiegato dal caso RT



Articolo da Strategic Culture Foundation

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha esteso il divieto di diffusione dei contenuti di Russia Today anche ai siti gratuiti e non commerciali. Dietro il linguaggio della sicurezza, emerge una verità sempre meno occultabile: l’Occidente censura mentre predica libertà.

L’Unione Europea ha compiuto un nuovo salto di qualità nella propria deriva censoria. Con la sentenza del 2 luglio 2026 nel caso C-67/25, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il divieto di diffusione dei contenuti di Russia Today non riguarda soltanto le piattaforme televisive, gli operatori commerciali, i fornitori di servizi Internet o i grandi intermediari digitali, ma può colpire anche persone fisiche che gestiscono siti accessibili gratuitamente al pubblico, persino quando tali siti siano finanziati esclusivamente da contributi volontari degli utenti. L’Unione Europea, quindi, non si limita più a sanzionare un’emittente straniera, ma trasforma progressivamente la circolazione stessa di determinati contenuti giornalistici in un fatto perseguibile, affidando poi agli ordinamenti nazionali, come quello tedesco, la sua traduzione penale.

A rigor di precisione, infatti, non siamo davanti a una norma che, testualmente, punisce ogni semplice citazione di Russia Today come fonte in un articolo. La stessa Commissione Europea, nelle proprie indicazioni interpretative richiamate anche nel dibattito giuridico, aveva ammesso una teorica possibilità per altri media di utilizzare materiali di RT o Sputnik quando ciò avvenga per informare il pubblico in modo oggettivo e completo. Ma questa distinzione, in concreto, appare sempre più fragile. La sentenza afferma che chi rende disponibili contenuti provenienti da soggetti inseriti nell’allegato XV del Regolamento 833/2014, tra cui RT Germany, può rientrare nel concetto di “operatore” anche se non agisce per profitto, anche se il sito è gratuito, anche se l’attività non ha carattere commerciale e anche se la diffusione non è ampia o prolungata. In altre parole, il confine tra giornalismo, documentazione, archiviazione, critica, ripubblicazione e “diffusione vietata” viene spostato in una zona grigia che produce l’effetto più classico della censura: l’autocensura preventiva.

Il caso nasce in Germania, dove tre persone sono state coinvolte in procedimenti penali per avere pubblicato, in più occasioni nel 2023, video di RT Germany su un sito gratuito. A tal riguardo, la Corte Europea non aveva il potere di decidere direttamente la responsabilità penale degli imputati, ma quello di fornire l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione Europea che il giudice nazionale dovrà applicare. E la cornice penale tedesca è pesantissima: la sentenza ricorda che la violazione di un divieto di diffusione previsto da un atto direttamente applicabile dell’Unione Europea, in materia di sanzioni economiche, può comportare una pena detentiva da tre mesi a cinque anni; se l’attività è svolta professionalmente, la pena minima sale ad almeno un anno. Questo significa che l’Unione Europea costruisce il divieto, la Corte ne allarga l’ambito soggettivo, e lo Stato membro può trasformarlo in una pena anche carceraria.

La genealogia di questa censura è nota. Nel marzo 2022, pochi giorni dopo l’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, il Consiglio dell’Unione Europea sospese le attività di diffusione di Sputnik e delle varie declinazioni di RT nell’Unione Europea o verso l’Unione Europea. L’argomento ufficiale era quello della “manipolazione dell’informazione” e della “disinformazione” attribuite al Cremlino. L’allora Vicepresidente della Commissione Europea Josep Borrell parlò in quell’occasione della necessità di “chiudere il rubinetto” dei media controllati dallo Stato russo, mentre il Consiglio definì Russia Today e Sputnik strumenti sotto il controllo diretto o indiretto delle autorità russe e li presentò come essenziali al sostegno di quella che definiva “aggressione contro l’Ucraina”.

Se, dunque, l’Unione Europea afferma di combattere la propaganda, il caso in questione dimostra che lo fa adottando il metodo tipico della propaganda di Stato: stabilire quali voci possano circolare e quali debbano essere espulse dallo spazio pubblico.

La retorica occidentale continua a presentarsi come custode universale della democrazia, della libertà di stampa, dei diritti umani e del pluralismo. Tuttavia, quando la guerra dell’informazione tocca interessi strategici occidentali, quelle stesse parole vengono svuotate e rovesciate. La libertà di stampa resta sacra finché colpisce gli avversari geopolitici. Il pluralismo resta inviolabile finché non introduce narrazioni incompatibili con la linea euro-atlantica. Il diritto dei cittadini a informarsi resta proclamato in astratto, ma nella pratica viene amputato attraverso sanzioni, oscuramenti, rimozioni, minacce giudiziarie e pressioni sulle piattaforme.

Tale posizione, oltretutto, non viene difesa solamente dai critici dell’Occidente. La stessa Federazione europea dei giornalisti, già nel 2022, contestò apertamente il divieto contro RT e Sputnik, sostenendo che combattere la disinformazione con la censura fosse un errore. La stessa critica venne ripresa da giuristi e studiosi del diritto dei media, che evidenziarono come il divieto europeo ponesse problemi seri rispetto alla libertà di espressione e alla libertà dei media protette dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il giornalismo serio, del resto, non dovrebbe temere una fonte avversaria: la analizza, la smonta, la confronta con altre fonti, ne mostra eventuali incongruenze. La censura, invece, rivela una paura profonda; rivela che il potere non si fida dei cittadini, non si fida dei giornalisti, non si fida nemmeno delle proprie argomentazioni. È la differenza tra una cultura politica fondata sul dibattito e un sistema di controllo fondato sull’interdizione.

La sentenza del 2 luglio 2026 aggrava questo quadro perché elimina una possibile via di difesa: quella secondo cui il divieto riguarderebbe soltanto operatori economici o professionali. La Corte afferma invece che il concetto di “operatore” copre qualunque persona fisica o giuridica responsabile, direttamente o indirettamente, della messa a disposizione del pubblico dei contenuti vietati. Né il carattere non remunerato dell’attività, né il finanziamento tramite donazioni, né l’ampiezza o la durata della diffusione bastano a sottrarre il soggetto al divieto.

Naturalmente, il tutto viene presentato con il linguaggio neutro delle “misure restrittive”, della “sicurezza pubblica”, della “resilienza democratica”, della “lotta alla disinformazione”. Ma la sostanza rimane: l’Unione Europea decide che determinati contenuti non devono circolare e autorizza un sistema repressivo che può arrivare alla sanzione penale.

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Fonte: Strategic Culture Foundation

Autore: Giulio Chinappi

Licenza: Copyleft 

Articolo tratto interamente da Strategic Culture Foundation

Immagine generata con intelligenza artificiale


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