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mercoledì 18 marzo 2026

Riforma della Giustizia: perché il NO è l'unica scelta per l'indipendenza dei giudici



Articolo da La Città invisibile, rivista del laboratorio politico perUnaltracittà – Firenze

Sicuramente è importante partecipare al voto nel referendum costituzionale del prossimo 22-23 marzo: in primo luogo, perché la partecipazione al voto è opportuna e auspicabile, in un momento storico in cui la disaffezione alla politica e l’indifferenza sono molto diffuse, in Italia e in altri paesi europei.

In secondo luogo, è opportuno votare nel prossimo referendum costituzionale, perché si tratta di uno strumento che rimette alla volontà popolare la sorte di una legge di revisione della Costituzione approvata, nella seconda votazione, con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art.138 della Costituzione). Questo strumento di democrazia è stato voluto dai Costituenti proprio per far sì che le modifiche della Costituzione siano approvate da una maggioranza politica ampia e, quando ciò non avviene, siano sottoposte a referendum popolare.

L’oggetto del referendum è, in questo caso, la legge costituzionale approvata in seconda votazione nella seduta del 30 ottobre 2025, che reca “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare “(Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025, n.253 ). Legge sulla separazione delle carriere dei magistrati, così è presentata dagli organi di informazione: anche se, in realtà, la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti ( giudici ) e magistrati requirenti ( pubblici ministeri ) è solo uno degli aspetti toccati da questa riforma, che in pochi articoli modifica in modo radicale l’assetto, cioè l’ordinamento vigente, della nostra magistratura.

2. La netta distinzione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri esiste già, ad oggi, nel nostro ordinamento: chiunque abbia conoscenze e competenze giuridiche e, nel contempo, abbia un minimo di onestà intellettuale deve riconoscerlo. Non si può passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero, e viceversa, se non una sola volta nella carriera di ogni magistrato, nei primi dieci anni di funzioni: ciò è stato stabilito nel 2022, con la cosiddetta riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario. Di conseguenza, oggi è molto raro che un magistrato con funzioni giudicanti passi alle funzioni requirenti (di pubblico ministero) o viceversa: la separazione delle funzioni è già pienamente operante.

Quella che invece non c’è, al momento attuale, è la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, poiché entrambe le categorie sono “governate” da un unico organismo di rilevanza costituzionale, denominato Consiglio superiore della magistratura. Con la riforma voluta e approvata dall’attuale maggioranza politica, invece, si creano due distinti Consigli superiori della magistratura, uno per i magistrati giudicanti e un altro per i magistrati requirenti, così attuandosi la separazione delle due carriere di magistrati.

Ecco, quindi, che separare le carriere significa sdoppiare il CSM (Consiglio superiore della magistratura) in due distinti organismi, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Entrambi gli organismi sono presieduti dal Presidente della Repubblica e hanno dei componenti di diritto: per il CSM giudicante il primo Presidente della Corte di Cassazione, per il CSM requirente il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti dei due CSM non sono più eletti, come avviene attualmente, bensì sono “estratti a sorte”: per due terzi tra i magistrati giudicanti e tra quelli requirenti, per un terzo tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio (questi ultimi sono i c.d. componenti laici del Consiglio, che non provengono dalla magistratura). Il sorteggio, però, è disciplinato in modo diverso per i componenti magistrati e per i componenti laici: per i primi è un vero e proprio sorteggio, senza alcun filtro, mentre per i secondi è un sorteggio “temperato”, nel senso che sono estratti a sorte da un “elenco” di professori universitari e di avvocati compilato dal Parlamento in seduta comune (v. art. 3 della riforma, che modifica l’art.104 Cost.).

Ecco un’altra radicale novità di questa riforma: i componenti dei due Consigli superiori non vengono più eletti, dai magistrati e dal Parlamento, bensì vengono sorteggiati (ma in modo difforme, così che il vero sorteggio è soltanto quello dei componenti magistrati).

Sembra chiaro, dunque, che in questa legge costituzionale non c’è solo la separazione delle carriere dei magistrati, ma anche lo sdoppiamento del CSM e il sorteggio come metodo di selezione dei componenti dei due Consigli superiori : modifiche non di poco conto, obiettivamente.

C’è ancora una ulteriore modifica dell’assetto costituzionale della magistratura da porre in evidenza: la modifica del sistema disciplinare nei riguardi dei magistrati. Infatti, con la legge costituzionale in esame si istituisce un nuovo organo, l’Alta Corte disciplinare, a cui è attribuita la giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti (art. 4). Attualmente, invece, la competenza disciplinare nei confronti dei magistrati è attribuita al CSM (art. 105 Cost.), che la esercita tramite la sua Sezione disciplinare.

Quindi, con la riforma si toglie al CSM la competenza disciplinare verso i magistrati e la si attribuisce a un organo di nuovo conio, l’Alta Corte: che è composta da 15 giudici, 3 nominati dal Presidente della Repubblica (tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con venti anni di esercizio), 3 estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune, 6 magistrati giudicanti e 3 magistrati requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con venti anni di esercizio delle funzioni e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità (presso la Corte di Cassazione).

Due sono le principali criticità della modifica relativa all’Alta Corte: la prima, evidente, riguarda l’impugnazione delle sentenze emesse dalla stessa, che è ammessa, anche per motivi di merito, “soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata” (art. 4, penultimo comma). In sostanza, se un magistrato viene condannato in primo grado dall’Alta Corte con irrogazione di una sanzione disciplinare, egli può impugnare la sentenza dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudicherà in diversa composizione: disposizione sorprendente e irrituale, perché le sentenze di condanna si impugnano sempre dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso e distinto da quello di primo grado. Inoltre, con questa infelice formulazione la norma pare escludere la ricorribilità in Cassazione della sentenza di condanna, in singolare contrasto con l’art.111, settimo comma, Cost., secondo il quale contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La seconda criticità delle disposizioni sull’Alta Corte è di carattere strutturale: non si comprende il motivo per il quale la giurisdizione disciplinare attribuita a questo nuovo organo si esplica nei riguardi di tutti i magistrati ordinari, sia della carriera giudicante che della carriera requirente, benché le due carriere siano separate con due distinti Consigli superiori della magistratura.

3. Dopo una necessaria seppur concisa analisi tecnica degli aspetti salienti della nuova legge, qualche breve considerazione conclusiva, di merito e di metodo, su questa riforma e sulla valutazione da compiere nel voto referendario, che non può trascurare il contesto politico e le prospettive politiche.

Il giudizio complessivamente negativo su questa modifica costituzionale, a mio parere, deve essere netto ma deve muovere da un’analisi obiettiva e onesta del testo normativo, nonché dei possibili o probabili scenari futuri nel caso di approvazione in sede di referendum.

In termini più chiari si vuole dire che questa riforma non va approvata in quanto è inutile, non apporta miglioramenti all’ordinamento vigente della magistratura, dal punto di vista dei diritti del cittadino, e può essere davvero pericolosa per gli equilibri costituzionali e la salvaguardia dell’autonomia e indipendenza della magistratura, qualora venga seguita da altri interventi, a livello di legge ordinaria e anche costituzionale, che alcuni sostenitori del SÌ hanno già prefigurato, forse senza rendersene nemmeno conto.






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