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lunedì 10 agosto 2026

Propaganda di confine e sentenze UE: il nodo irrisolto della solidarietà europea



Articolo da Associazione Diritti e Frontiere – ADIF

1. Come era ampiamente prevedibile, dopo la violazione da parte dell’Italia del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere, che sostituisce il vecchio Regolamento Dublino III del 2013, e che va applicato in stretto coordinamento con il vigente Codice frontiere Schengen (CFS), la Germania ha annunciato la sua intenzione di espellere in Italia i richiedenti asilo denegati, per i quali non sia stata sospesa o revocata la decisione di diniego, che siano transitati dall’Italia come paese di primo ingresso. Se si abbatte il principio di solidarieta’ nella gestione dei controlli di frontiera, cardine dei Regolamenti europei, si paga un prezzo che puo’ essere molto elevato. Anche se il prezzo più alto sarà pagato dai richiedenti asilo sballottati da un paese all’altro per questioni di propaganda elettorale. Per loro sarà essenziale il ruolo della giurisdizione ed il rispetto del diritto di difesa garantito dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per opporsi a trasferimenti ormai ingiustificati dopo il loro inserimento in paesi che garantiscono i diritti umani e l’inserimento sociale in condizioni migliori da quelle attualmente offerte dall’Italia, dove il sistema di accoglienza è in una condizione di endemica disfunzionalità, malgrado il calo degli arrivi.

Il Regolamento 2024/1717 del 13 giugno 2024 recante modifica del Regolamento (UE) 2016/399 istituiva un nuovo Codice dell’Unione (Codice frontiere Schengen) relativo al regime di attraversamento delle frontiere, in modo da limitare i poteri unilaterali dei singoli Stati. In base al Considerando 49 di questo Regolamento, il meccanismo di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne in situazioni di emergenza o per far fronte a minacce prevedibili dovrebbe prevedere la possibilità che la Commissione organizzi consultazioni tra gli Stati membri. La Commissione dovrebbe organizzare una consultazione qualora uno Stato membro direttamente interessato lo richieda. È opportuno che in questo processo siano coinvolte le agenzie dell’Unione competenti affinché condividano le loro competenze, se del caso. Tali consultazioni dovrebbero esaminare la possibilità di applicare misure alternative e, all’occorrenza, le modalità pratiche di svolgimento del controllo di frontiera alle frontiere interne e la relativa durata. Le consultazioni dovrebbero essere obbligatorie nei casi in cui la Commissione o uno Stato membro abbia emesso un parere esprimendo preoccupazione sul ripristino del controllo di frontiera. In realtà diversi Stati membri, come l’Italia e la Francia, hanno ripristinato per anni i controlli alle frontiere interne, senza rispettare le procedure dettate dall’Unione europea.

2. La Commissione UE lo scorso maggio assumeva una posizione ben precisa, raccomandando a nove Stati membri, tra cui l’Italia, “di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne”. Secondo la Commissione, “l’imminente entrata in vigore del Patto su migrazione e asilo rafforzerà in modo significativo le condizioni strutturali necessarie per l’abolizione graduale dei controlli alle frontiere interne. Il Patto rafforzerà la gestione delle frontiere esterne dell’Ue e fornirà agli Stati membri strumenti più efficaci per affrontare i movimenti irregolari all’interno dello spazio Schengen”. Una posizione che potrebbe anticipare la condanna dell’Italia da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, per la mancanza dei requisiti di “necessità'” e “proporzionalità” a seguito del ripristino dei controlli di frontiera nei confronti di persone provenienti via mare o in aereo da un altro paese membro come la Spagna. La mossa propagandistica del governo Meloni sta impedendo l’attivazione dei meccanismi di solidarieta’ previsti dal Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione delle frontiere e determina uno scenario di scontro tra i paesi membri che potrebbe bloccare la effettiva implementazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024.

3, Il sistema Schengen, consolidato nel Codice fontiere Schengen (CFS) e il sistema Dublino, oggi regolato dal nuovo Regolamento sulla gestione delle frontiere (UE) 2024/1351, costituiscono un complesso normativo strettamente interconnesso. I “movimenti secondari” dei richiedenti asilo, dal paese di primo ingresso verso un altro Stato membro, sono considerati come uno dei principali ostacoli al mantenimento del principio di libera circolazione che dovrebbe caratterizzare il regime delle frontiere interne europee. Gli stati membri non sono tuttavia autorizzati a sospendere l’applicazione effettiva di questo principio unilateralmente e senza preavviso alla Commissione europea, ed allo stesso tempo non possono rifiutarsi a dare seguito alle richieste di riammissione provenienti da altri Stati membri. Non è stato neppure richiamato il nuovo Regolamento (UE) 2024/1359 che affronta situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo, che dovrebbe essere entrato in vigore dal 1° luglio 2026. Un regolamento che, nelle situazioni in cui un paese terzo o un attore non statale ostile incoraggia o facilita il movimento di cittadini di paesi terzi o apolidi verso le frontiere esterne dell’UE o verso uno Stato membro con l’obiettivo di destabilizzare l’Unione europea o gli Stati membri, prevede deroghe agli obblighi fissati in capo ai singoli Stati, ma con decisioni che, su inziativa dello Stato interessato, devono essere assunte dalla Commissione e dal Consiglio UE, dunque non in modo unilaterale da ciascun paese membro.

4. La Corte di giustizia europea (CGUE) a marzo di quest’anno (caso Daraa) ha ribadito la valenza del Regolamento Dublino per la determinazione della responsabilità nelle procedure di asilo. Un tribunale amministrativo tedesco si era rivolto alla più alta corte europea per chiarire una questione fondamentale del diritto europeo in materia di asilo. La Corte si è pronunciata sul rifiuto di riammissione dell’Italia. Dal momento del suo insediamento il governo Meloni aveva bloccato l’applicazione del Regolamento Dublino III del 2013, adducendo l’emergenza migratoria che si sarebbe determinata nel corso del 2023. Il contesto della sentenza della Corte di giustizia dell’UE era legato a un caso pendente presso il Tribunale amministrativo di Sigmaringen. Un cittadino siriano aveva impugnato il rigetto della sua domanda di asilo. Era entrato in Germania passando per l’Italia. Secondo il Regolamento Dublino III, pertanto, la competenza iniziale per la procedura di asilo spettava all’Italia, poiché il cittadino siriano aveva messo piede per la prima volta nel territorio europeo proprio in quel paese.

Con riferimento all’Italia, la Corte di Lussemburgo osservava che “lo Stato membro designato come competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino III (che nel caso eaminato era l’Italia n.d.a.) non può sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di tale regolamento. Infatti, una siffatta possibilità porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento. Inoltre, ritenere che si possa dedurre da un siffatto annuncio unilaterale che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino un rischio serio di un trattamento inumano o degradante, al punto da impedire tutti i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso lo Stato membro competente e da comportare un trasferimento della competenza da tale Stato membro verso lo Stato membro del movimento secondario, potrebbe incoraggiare tali movimenti incentivando i richiedenti a proseguire la loro rotta migratoria verso un altro Stato membro che sembri offrire loro condizioni più favorevoli (sentenza del 19 dicembre 2024, Tudmur, C-185/24 e C-189/24, EU:C:2024:1036, punto 42)”. La Corte ha poi aggiunto che “In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può giustificare l’inadempimento degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione adducendo il fatto che anche altri Stati membri verrebbero meno ai loro obblighi. Infatti, nell’ordinamento giuridico dell’Unione istituito dal Trattato FUE l’attuazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri non può essere soggetta a una condizione di reciprocità. Gli articoli 258 e 259 TFUE prevedono i mezzi di ricorso idonei per fronteggiare i casi in cui gli Stati membri vengano meno agli obblighi loro incombenti in forza del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 1990, Blanguernon, C-38/89, EU:C:1990:11, punto 7, nonché dell’11 luglio 2018, Commissione/Belgio, C-356/15, EU:C:2018:555, punto 106 e giurisprudenza citata)”. Per i giudici europei tuttavia, qualora il trasferimento dei richiedenti asilo verso il paese di primo ingresso non possa essere effettuato entro il termine sei mesi, la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale è trasferita ipso iure allo Stato membro di ultimo arrivo, e ciò anche se la mancata esecuzione del trasferimento è la conseguenza della sospensione, decisa unilateralmente dallo Stato membro inizialmente designato come competente in forza dei criteri enunciati dal Regolamento Dublino sulle prese e riprese in carico di dette persone. Con il vecchio Regolamento, infatti, bastavano sei mesi di permanenza nel paese di destinazione, per superare il problema della competenza del primo paese di ingresso (l’Italia). Tra le righe, la Corte ricorda che “La Commissione o qualsiasi altro Stato membro può proporre un ricorso per inadempimento”, come si potrebbe verificare adesso se l’Italia, a fronte di un calo degli arrivi propagandato a reti unificate, dovesse insistere nella sua posizione di rifiutare trasferimenti (riammissioni) da altri paesi membri di richiedenti asilo che sono transitati dal nostro territorio. Un analogo ricorso per inadempimento potrebbe proporsi anche nel caso del protrarsi ingiustificato della sospensione della libera circolazione con la Spagna, oppure se dovesse continuare a ritenere come frontiere esterne, con i relativi controlli, le frontiere interne con la Slovenia.

5. Con il nuovo Regolamento sulla gestione delle frontiere (UE) 2024/1351, in vigore dal primo luglio, i termini richiesti per il trasferimento di competenza sulle domande di protezione internazionale dal paese di primo ingresso a un secondo paese membro sono molto più lunghi, e la Germania potrebbe espellere in Italia migliaia di richiedenti asilo che hanno ricevuto un diniego che non è stato sospeso o revocato da un Tribunale. Ma gli effetti potrebbero essere ancora più devastanti, per la stretta correlazione, anche sotto il profilo dei contributi finanziari provenienti da Bruxelles, tra i Regolamenti europei sulla gestione delle frontiere, interne ed esterne, le procedure accelerate di frontiera e il sistema dei controlli previsto dal Codice frontiere Schengen.

Il Regolamento “gestione”, con l’art.33, estende a 20 mesi il termine ordinario per la cessazione della responsabilità del paese di primo ingresso (12 mesi solo nel caso di sbarco a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso) e prevede la semplice notifica allo Stato ritenuto competente nel caso di richiesta di ripresa in carico (ovvero laddove risulti già presentata una domanda in quello Stato membro). La cd. solidarietà tra Stati, tante volte evocata, scatta soltanto in presenza di situazioni di “pressione migratoria”, dichiarata a livello europeo, (sussistente in caso di arrivi via terra, aria o mare o di richieste di cittadini di paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro). In questo caso tutti gli stati membri dovrebbero contribuire con ricollocamenti (ovvero trasferimenti di un richiedente o beneficiario di protezione internazionale dal territorio di uno Stato membro beneficiario al territorio di uno Stato contribuente), per i quali vengono fissati limiti numerici, con la possibilità di prestare, in luogo delle ricollocazioni, meri contributi finanziari. Non sono comunque previste quote di ricollocamento automatico e obbligatorio dei migranti irregolari. Gli strumenti di solidarietà operano con una forte componente discrezionale e rimane immutata la individuazione del paese di primo ingresso come paese responsabile dell’esame delle richieste di protezione, dell’attuazione delle misure di accoglienza/detenzione, e quindi, a seguito del diniego, delle procedure di rimpatrio.

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Fonte: Associazione Diritti e Frontiere – ADIF

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Associazione Diritti e Frontiere – ADIF


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