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martedì 14 aprile 2026

Stop al telemarketing selvaggio: quando i contratti luce sono considerati nulli



Articolo da Associazione Consumatori - AECI

Per anni i consumatori italiani hanno subito in silenzio le conseguenze del telemarketing energetico più aggressivo: telefonate a ogni ora, cambi di fornitore mai richiesti, contratti firmati da chi di firma non ne aveva mai apposta. Il quadro normativo esistente — Registro delle opposizioni, sanzioni AGCM, codice di condotta — si era dimostrato cronicamente insufficiente ad arginare il fenomeno. Con la conversione in legge del Decreto Bollette n. 21/2026, i contratti di fornitura di luce e gas conclusi tramite telefonate non autorizzate sono ora formalmente nulli.

Cosa ha cambiato il Decreto Bollette

Con il voto definitivo del Senato dell'8 aprile 2026, il Decreto Bollette è diventato ufficialmente legge dello Stato, introducendo il divieto generale di telemarketing non autorizzato per la vendita di contratti di fornitura di elettricità e gas, accompagnato dalla nullità radicale per tutti i contratti stipulati in violazione delle nuove disposizioni. Newsroom Italia

La norma interviene sull'articolo 51 del Codice del Consumo attraverso il comma 5-bis, aggiunto in sede referente. Il meccanismo è semplice nella struttura ma drastico negli effetti: trascorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sarà vietato sollecitare i clienti con promozioni telefoniche — sia con chiamate sia con messaggi — se questi non hanno firmato un'autorizzazione a ricevere comunicazioni commerciali. Le chiamate commerciali restano possibili solo in due casi: se c'è una richiesta diretta del cliente tramite sito o app, oppure nei confronti di clienti già acquisiti che abbiano autorizzato le offerte commerciali. ItaliaOggi

La nullità del contratto: cosa significa nella pratica

Il cuore della riforma non sta solo nel divieto di chiamare, ma nella conseguenza giuridica di chi lo viola. I contratti di fornitura di luce e gas stipulati con telefonate indesiderate sono nulli, anche se il consumatore volesse confermarli. Money Non si tratta dunque di una semplice annullabilità su richiesta, ma di una nullità che opera di diritto, indipendentemente dalla volontà delle parti. Un contratto nato da una telefonata illecita non produce effetti: non crea obblighi di pagamento, non giustifica switch, non genera debiti esigibili.

Il Garante della Privacy prevede però una procedura di sanatoria per i casi in cui sia il consumatore a voler mantenere la fornitura: l'impresa dovrà informarlo che il contratto sottoscritto è illecito e verificare se intenda confermarlo consapevolmente. Money Una finestra di salvaguardia che tutela chi magari ha cambiato fornitore tramite telefonata — pur senza saperlo — e si trova soddisfatto del servizio ricevuto.

Numeri identificabili e inversione dell'onere della prova

Accanto alla nullità, la legge introduce due strumenti tecnici destinati a cambiare strutturalmente il modo in cui opera il teleselling energetico. Le società energetiche dovranno avere un'identificabilità telefonica obbligatoria: è prevista anche l'inversione dell'onere della prova, per cui spetterà al venditore dimostrare il consenso preventivo fornito dall'utente contattato. S&H Magazine

Fino a ieri era il consumatore a dover dimostrare di non aver mai acconsentito. Da oggi è il fornitore a dover provare il contrario. Le società non potranno più avvalersi di numerazioni prestate da società terze: se l'utente sottoscrivesse un contratto con questa modalità, il contratto sarà nullo. ItaliaOggi Una disposizione che colpisce direttamente il modello operativo dei call center in subappalto, che da anni si nascondono dietro catene di numerazioni mascherate o spoofed per sfuggire alle segnalazioni.

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Fonte: Associazione Consumatori - AECI


Autore: Associazione Consumatori - AECI

Licenza: Licenza Creative Commons
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.



Articolo tratto interamente da 
Associazione Consumatori - AECI


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